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Guida in stato di ebbrezza: il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, sent. 16/03/2021, n. 10146

All’interno della più ampia regolamentazione dell’illecito di guida in stato di ebbrezza alcolica, il co. 7 dell’art. 186, D.Lgs 285/1992 (il cd. Codice della Strada) prevede un’autonoma fattispecie di reato nel caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi ai relativi accertamenti.

Il citato comma 7, fa esplicito riferimento agli accertamenti indicati dai commi 3, 4 e 5.

In base al comma 3, le forze di Polizia possono effettuare una valutazione “preliminare”, con metodi non invasivi (ad es. utilizzando strumenti portatili) al fine di verificare se il conducente deve essere sottoposto al controllo del tasso alcolico.

Il comma 4 prevede che, nel caso in cui ci sia motivo di ritenere (eventualmente dopo le valutazioni di cui al punto precedente) che il soggetto fermato si trovi in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, gli organi di Polizia possono effettuare gli accertamenti tramite etilometro rispondente ai requisiti di cui all’art. 379, Reg. Cod. Strada, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando.

Da ultimo, il comma 5 dispone che ai conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte della struttura sanitaria.

Un aspetto di recente ribadito dalla Cassazione è che tale norma deve essere letta in modo rigoroso e non può dar luogo ad applicazioni estensive o analogiche. Con la sentenza n. 10146 del 2021 è stato assolto il conducente di un motociclo che si era rifiutato di seguire presso una vicina struttura ospedaliera i Carabinieri, con lo scopo non di prestagli delle cure, pur essendo rimasto coinvolto in un incidente, ma di verificarne lo stato di ebbrezza.

Tale ipotesi, infatti, non rientra in alcuno dei casi previsti dai commi 3, 4 e 5 sopra ricordati.