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Garanzia autoveicolo

AUTOVETTURA DIFETTOSA: RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO VENDITORE – CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, SENT. N.14775/2019

La Cassazione ha recentemente chiarito la portata dell’art. 130, co. 5, D. Lgs 205/2006 (Codice del Consumo), in tema di compravendita di autoveicoli.

Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Legittimità era quello di un proprietario (consumatore) di un’autovettura acquistata da una concessionaria (imprenditore) che pretendeva da quest’ultima la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno a fronte dei difetti riscontrati sulla propria automobile.

La sentenza in questione ha affermato che sussiste per il venditore il dovere di “riparazione” o “sostituzione” del veicolo entro un congruo termine, come previsto dall’art. 130, co. 5, citato, solo nel caso di “difetto originale di conformità” del bene venduto.

Val la pena di ricordare che, ai sensi dell’art. 132, co. 2, Codice del Consumo, “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.

In tutti gli altri casi, troveranno spazio le norme generali in tema di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

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