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Incidente tra veicolo, il terzo trasporto può agire direttamente contro l’assicurazione

Cassazione civile, sez. III, 08/10/2019, n. 25033

L’art. 141 del Codice delle assicurazioni prevede che il terzo trasportato, che abbia riportato dei danni a seguito di un sinistro stradale, abbia diritto ad agire in giudizio direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del veicolo sul quale era a bordo, salvo che l’incidente sia determinato da un caso fortuito.

Alla luce di tale previsione normativa A.B., che aveva patito delle lesioni a seguito della brusca caduta di un motoveicolo di cui era passeggero, citava in giudizio l’impresa assicuratrice del proprietario del motociclo, pretendendo il risarcimento dei danni subiti in tale occasione. La pretesa di A.B., rigettata in primo e secondo grado, era portata all’attenzione della Corte di Cassazione.

La Corte di Legittimità, dissipando alcune incertezze derivanti da precedenti pronunce, ha chiarito che “il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi (per vero, tutt’altro che infrequenti), in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora)”.

Veniva così confermata la decisione dei giudici dei precedenti gradi.

Tuttavia, ha ricordato la Suprema Corte che, se non sono coinvolti due veicoli (come nel caso di A.B.), il terzo trasportato ha comunque diritto a far valere le sue pretese risarcitorie nei confronti sia del conducente sia del proprietario del veicolo.