Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Il consenso informato del paziente

CORTE CASSAZIONE SEZ. III SENTENZE N. 7385 DEL 16.3.2021, N. 8163 DEL 23.3.2021 E N. 12593 DEL 12.5.2021; N. 18283 DEL 25.5.2021

L’occasione delle problematiche vaccinali del periodo che stiamo vivendo rende di particolare interesse il tema de consenso informato, anche alla luce delle ultime sentenze di legittimità.

Ogni trattamento sanitario o esame diagnostico necessita del consenso del soggetto che vi si sottopone. L’obbligo di acquisire il consenso informato, a carico della struttura e del sanitario, è attuazione di principi costituzionali e di norme di legge che a questi si rifanno. In particolare, l’art. 32, 2° co. della Costituzione sancisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, l’art. 13 della Costituzione garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e l’art. 33 L. n. 833 del 1978 esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p..

L’obbligo di informazione del paziente e di acquisizione del consenso è oggi codificato dalla Legge 219 del 22.12.2017Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Le disposizioni della norma che interessano l’argomento trattato oggi recepiscono i principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel tempo sull’obbligo del consenso informato, che sono i seguenti:

  • Diritto all’autodeterminazione della persona con la premessa che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1 c.1).
  • Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (art. 1 c. 3).
  • Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta o videoregistrazione e, in casi di incapacità del paziente di esprimersi con i suddetti mezzi, con idonei mezzi.

È particolarmente significativo il contenuto che deve avere l’informazione che deve essere fornita dal sanitario e dalla struttura al paziente, perché il suo consenso possa essere considerato valido e ciò è quanto disposto dal comma 3 dell’Art. 1 della legge citata. Quanto ai benefici e ai rischi la giurisprudenza ha precisato che l’obbligo informativo deve comprendere tutte le implicazioni del trattamento, siano esse benefiche come di rischio ma anche di esito inalterante, ovvero quando al trattamento, benchè non siano conseguiti esiti negativi, non sia seguito alcun miglioramento con ciò dimostrandosi la sua inutilità.

La conseguenza della mancata informazione così come dell’informazione carente – che tale potrebbe essere sia per il contenuto che per la forma di comunicazione al paziente, non idonea alle sue capacità di comprensione – può causare, in caso di conseguenze al trattamento invalidanti, due figure di danno risarcibile.

Un danno alla salute sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente se correttamente informato avrebbe evitato di sottoporsi al trattamento e di subirne le conseguenze.

Un danno da lesione dell’autodeterminazione in sè stesso che sussiste quando la mancanza informativa abbia causato al paziente un pregiudizio diverso dal danno alla salute.