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Pagamento di assegno a persona diversa dal beneficiario: quando è responsabile la banca

CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, 14/05/2021, N. 13148 –

La Cassazione è tornata a giudicare i profili di responsabilità della banca negoziatrice (ossia quella che materialmente riceve l’assegno dal prenditore al fine di incassarlo) nel caso in cui paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dall’intestatario.

La cornice normativa è quella dell’art. 43, R.D. del 21/12/1933, n. 1736, ai sensi del quale “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento”.

Con la sentenza in esame è stato ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 (set. 12477): “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile” e cioè la diligenza che si può pretendere da chi svolge e possiede le specifiche competenze dell’attività bancaria.

A questo riguardo, è stato affermato che “la negligenza del funzionario della banca negoziatrice si evidenzia solo allorquando l’alterazione del titolo posto all’incasso sia riscontrabile “ictu oculi”, attraverso un esame diretto, visivo o tattile dell’assegno da parte del funzionario addetto (Cass. civ. sez. I, 12/05/2021, n. 12573), “in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass. civ. sez. VI, 19/06/2018, n. 16178).