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Guida ebbrezza alcolica avvisi esami del sangue

Guida in stato di ebbrezza: obbligo degli avvisi in caso di prelievo del sangue per la verifica del tasso alcolemico – Cassazione penale sez. IV, 08/11/2019, sent. 10/12/2019, n.49898

L’art. 186, D.Lgs 285/1992 (il cd. Codice della Strada), disciplina gli illeciti amministrativo (co. 2, Lett. a.) e penali (co. 2, Lett. b. e c.) commessi dai conducenti che si mettono alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica.

In considerazione delle concrete modalità con cui tali condotte vengono riscontrate e contestate, uno dei temi che più ha interessato la giurisprudenza è quello legato all’accertamento delle condizioni psico-fisiche del conducente, quando questo avvenga mediante l’analisi di campioni biologici.

Il caso tipico è quello del sinistro stradale, a seguito del quale il conducente viene trasportato o si reca presso la più vicina struttura sanitaria per sottoporsi gli accertamenti clinici più opportuni. In tali occasioni, capita di frequente che gli organi di polizia richiedano allo stesso presidio ospedaliero, che sta prestando le cure del caso, di procedere alla verifica del livello alcolico nel sangue del paziente/conducente, mediante esami strumentali (prelievi ematici).

Quali che siano gli esiti di tali verifiche, non sempre gli accertamenti possono essere utilizzati ai fini processuali. La Cassazione, infatti, anche di recente, ha ribadito che “sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5” (Cassazione penale sez. IV, 08/11/2019, sent. n. 49898/2019).

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