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Assenza di certificato di abitabilità: legittimo il rifiuto ad acquistare

CASS. CIV., SEZ. II, ORD., 5 AGOSTO 2022, N. 24317

In un recente intervento, la Cassazione si è espressa sui diritti del promittente acquirente di un immobile nel caso in cui il venditore non sia in grado di consegnare il certificato di abitabilità (o agibilità).

La mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) di per sé non invalida il contratto preliminare, tuttavia “integra un inadempimento del venditore”, tale per cui il promittente acquirente può rifiutarsi di concludere l’atto di acquisto o pretendere un risarcimento per la ridotta commerciabilità del bene. Tutto ciò a meno che quest’ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o comunque abbia esonerato il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza.

In particolare il rifiuto a “stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo del certificato di abitabilità o di agibilità, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore – è giustificato, poiché il predetto certificato è essenziale, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene”.