Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Lavoro e Previdenza

Gestione Separata INPS: prescrizione delle pretese contributive

CORTE DI APPELLO DI MILANO SENTENZA N. 659 DEL 01.08.2023

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 659/2023 ha ribadito la correttezza delle tesi di un commercialista, codifeso dall’Avv. Giacomo Mastrorosa, nel giudizio che lo vedeva contrapposto all’INPS avente ad oggetto un avviso di addebito per pretesi contributi previdenziali non versati.

Il professionista, che dal 2011 risultava preiscritto e in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla “Cassa Ragionieri”, nell’agosto 2018 riceveva dall’INPS comunicazione di iscrizione d’ufficio alla gestione separata Liberi Professionisti, con relativa imposizione contributiva.

Nel dicembre 2021, gli veniva notificato un avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi asseritamente accertati e dovuti a titolo di “Gestione Separata”, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2012.

Il professionista impugnava tempestivamente l’avviso di addebito eccependo, in via preliminare, la prescrizione della pretesa contributiva e sostenendo, in ogni caso, l’errata iscrizione d’ufficio alla Gestione Liberi Professionisti e, di conseguenza, che nessun contributo dovesse essere da lui versato.

L’INPS resisteva in giudizio osservando che in caso di omessa compilazione del Quadro “RR”, come nel caso di specie, si determina la sospensione della decorrenza del termine prescrizionale. Pertanto nel giudizio promosso dal commercialista i crediti contributivi non si sarebbero prescritti.

La Corte di Appello di Milano, confermando quanto già espresso dal Tribunale di Varese, allineandosi ai più recenti orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, ha affermato che non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del Quadro “RR” nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Di conseguenza non avendo l’INPS “allegato, dedotto e provato o offerto di provare un impedimento insormontabile all’esercizio dei propri poteri di controllo, nella fattispecie non può dirsi operante la causa di sospensione di cui all’articolo n. 2941 n. 8 c.c.”. La Corte ha quindi respinto le pretese creditorie dell’INPS in quanto non dovute, per intervenuta prescrizione.