Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Lavoro e Previdenza

Ferie non godute e perdita dell’indennità sostitutiva

CASS. CIV. SEZ. LAV. ORD. 18 LUGLIO 2025 N. 20035

Con l’ordinanza n. 20035/2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – interviene su un tema cruciale del diritto del Lavoro: il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute in fase di cessazione del rapporto di lavoro. La pronuncia offre spunti interpretativi di rilievo sul bilanciamento tra obblighi del datore di lavoro e diritti del lavoratore, specialmente in punto di onere della prova.

La vicenda in primo grado

Un ex lavoratore dipendente, in pensione dal mese di settembre 2011, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma a titolo di compenso per ferie e permessi non usufruiti.

L’opposizione della società (datrice di lavoro) portava il Giudice di primo grado a ridurre notevolmente l’importo, ritenendo non provata la mancata fruizione delle ferie, posto che il lavoratore, a dire della società, era rimasto inerte a fronte del formale invito dell’azienda a fruire delle ferie.

In secondo grado

Il lavoratore, in sede di appello, sosteneva di essersi “attivato” poiché aveva fruito di 41 giorni di ferie residue, cessando così di fatto anticipatamente dal servizio. La Corte non ammetteva tali deduzioni difensive, poiché considerate “nuove” e per tanto non sollevabili in sede di appello.

Sottolineava inoltre la Corte, che il lavoratore avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di attivarsi preventivamente, ovvero a seguito della comunicazione aziendale del luglio 2011, al fine di programmare le ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha infine accolto il ricorso del lavoratore affermando che la perdita del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva non può essere automatica, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un’informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (ex multis Cass. ord. n. 16175/2024).

La Corte evidenzia che spetta al datore di lavoro dimostrare:

  • Di aver avvisato il dipendente in maniera chiara e tempestiva della necessità di fruire delle ferie, se necessario, anche formalmente;
  • Di avergli concesso un tempo congruo a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte;
  • Di averlo informato del rischio di decadenza, poiché in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Nel caso che stiamo analizzando, l’invito aziendale a usufruire delle ferie è stato formulato a ridosso della cessazione del rapporto di lavoro, lasciando poco spazio per una reale fruizione del periodo di riposo.

Questo intervento della Cassazione rappresenta un tassello importante nel consolidamento di una giurisprudenza attenta ai diritti sostanziali del lavoratore, specie in quelle fasi di transizione che segnano la fine del rapporto, consolidando una tutela che non si limita nella mera prestazione economica, ma coinvolge il benessere psicofisico e la dignità professionale.

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Impugnazione di cartelle esattoriali prescritte

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI VARESE, SENT. DEL 25 FEBBRAIO 2025

Un contribuente si è visto recapitare, nel dicembre 2022, una cartella esattoriale da oltre 110.000,00 euro per IRPEF, sanzioni e interessi risalenti addirittura all’anno 1987.
La pretesa nasceva da un vecchio accertamento, che negli anni aveva dato origine a un contenzioso giunto fino in Cassazione. Dopo la sentenza della Suprema Corte del 2011, il procedimento non era stato riassunto e l’accertamento era diventato definitivo il 17 aprile 2012.

Da quel momento, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto dieci anni di tempo per riscuotere le somme. La cartella veniva però notificata al contribuente soltanto nel dicembre 2022, quindi oltre il termine decennale.

Assistito dagli avvocati dello Studio Legale Campiotti, il contribuente ha presentato ricorso eccependo la prescrizione:

  • il termine decennale era scaduto il 17 aprile 2022;
  • la notifica della cartella è avvenuta ben dopo, quindi la pretesa non era più esigibile;
  • le sospensioni e proroghe introdotte durante il periodo COVID non potevano allungare i termini in questo caso, perché il carico era stato affidato all’Agente della riscossione nel 2022, e quindi ben oltre il periodo emergenziale.

In via subordinata, era stata sollevata anche la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi.

Asserendo di poter applicare al caso di specie la proroga biennale per eventi eccezionali (art. 12 d.lgs. 159/2015), l’Agenzia delle Entrate insisteva per il rigetto del ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di Varese, con sentenza del 25 febbraio 2025, ha dato ragione al contribuente.
Il giudice ha stabilito che:

  • la prescrizione decennale era effettivamente maturata;
  • le sospensioni COVID e la proroga per eventi eccezionali non erano applicabili al caso concreto;
  • anche con l’estensione di 85 giorni, previsto dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020, il termine sarebbe comunque scaduto prima della notifica.

Per questi motivi, la cartella è stata annullata.

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Diritto Civile

La Cassazione apre ai “patti prematrimoniali”?

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA CIVILE, ORD. N. 20415/2025

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’ordinanza n. 20415/2025, ha introdotto un importante principio destinato ad avere notevoli ricadute sulla prassi giuridica relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi: è infatti stata riconosciuta la validità di un accordo concluso tra i coniugi durante il matrimonio, finalizzato a regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una futura crisi coniugale.

Nel caso oggetto del giudizio, i coniugi avevano sottoscritto un patto durante il matrimonio, nel quale il marito si impegnava – in caso di separazione – a versare alla moglie una determinata somma di denaro, in riconoscimento dell’apporto economico da lei fornito durante la vita coniugale (in particolare per l’acquisto e il mantenimento della casa familiare).

Al momento della separazione, il marito, in difetto di adempimento dell’obbligo assunto, eccepiva la nullità del patto in quanto contrario a norme imperative e al principio dell’indisponibilità dei diritti patrimoniali tra coniugi in vista della crisi del matrimonio, ex art. 160 Cod. Civ..

La Suprema Corte con un cambio di rotta ha ritenuto il patto valido e vincolante, discostandosi da precedenti impostazioni giurisprudenziali che ne affermavano la nullità.

Il Collegio ha qualificato l’accordo come contratto atipico ex art.  1322, comma 2, Cod. Civ., fondato sull’autonomia negoziale delle parti, con una condizione sospensiva lecita: l’evento futuro e incerto (la separazione) non è la causa del contratto, ma la condizione che ne determina l’efficacia.

In virtù dell’art. 1322, co. 2, c.c., i privati possono stipulare contratti diversi da quelli previsti dalla legge, purché abbiano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La Cassazione, richiamando tale principio, ha stabilito che evitare conflitti economici futuri tra coniugi è senz’altro un interesse legittimo e tutelabile.

Inoltre, il contratto diventa efficace solo al verificarsi di un evento futuro e incerto, come una separazione o un divorzio: è questa la condizione sospensiva lecita.

Pertanto, ben si comprende che il divorzio non è la causa dell’accordo ma l’elemento che ne determina l’operatività: i coniugi non stipulano l’accordo perché vogliono divorziare ma perché intendono tutelarsi qualora si verifichi questa eventualità.

In conclusione, l’ordinanza n. 20415/2025 apre prospettive nuove e concrete per l’impiego dei cosiddetti “patti prematrimoniali” anche nel sistema italiano, da sempre refrattario alla loro ammissibilità, a differenza di quanto avviene in ordinamenti di common law come quello statunitense o britannico.

Pur non trattandosi ancora di un riconoscimento generale e indiscriminato dei patti prematrimoniali, la pronuncia rappresenta una svolta prudente ma significativa a favore dell’autonomia negoziale, purché quest’ultima venga esercitata in modo equo e trasparente, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

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Diritto Civile

La banca risponde dei danni provocati dal promotore finanziario

CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENT. N. 2210/2025

Gli avvocati dello Studio hanno assistito una cliente che è stata costretta a convenire in giudizio il proprio referente bancario, nonché l’istituto presso cui lo stesso operava, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, a causa di alcune operazioni finanziarie effettuate tra il 2007 e il 2008, rivelatesi fittizie.

La vicenda

Nel 2007, al fine di acquistare obbligazioni emesse da un intermediario estero, la cliente sottoscriveva un modulo di richiesta di emissione assegno circolare. Così, fidandosi del proprio promotore, lasciava in bianco la parte relativa al beneficiario.

E così, all’insaputa della signora, l’assegno veniva invece intestato a una società estranea alle operazioni concordate e utilizzato per finalità del tutto diverse da quelle prospettate.

Nei mesi successivi, la cliente riceveva diverse rassicurazioni da parte del referente circa l’effettivo buon esito dell’investimento, il tutto avvalorato da documentazione, che poi risultava essere falsa.

Non solo! Nel 2008, lo stesso dipendente della banca la persuadeva a sottoscrivere una polizza vita, inducendola a emettere un secondo assegno a favore dell’istituto.

Anche in questo caso, il prodotto assicurativo non veniva mai formalmente attivato e così, l’importo, risultava trattenuto indebitamente per diversi anni, venendo restituito nel 2016 e solo a seguito di formali solleciti e dell’avvio di una procedura di mediazione.

La Signora decideva di agire in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno subito in relazione all’operazione del 2007, la rifusione delle spese legali stragiudiziali (sostenute per ottenere gli interessi sul rimborso tardivo della somma versata nel 2008), nonché la condanna alle spese processuali.

Nel primo grado di giudizio

Il Tribunale accertava la responsabilità piena del promotore e lo condannava all’integrale risarcimento. Quanto all’istituto, ne disponeva la condanna in solido per una somma decisamente ridotta, ritenendo configurabile un concorso di colpa prevalente della cliente. In questa sede, veniva rigettata la richiesta relativa alle spese stragiudiziali e compensate le spese tra le parti.

Nel secondo grado di giudizio

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del Sentenza n. 2210 del 18 luglio 2025, riformava integralmente la decisione impugnata.

La Corte escludeva infatti la sussistenza di un concorso di colpa, valorizzando la giovane età all’epoca dei fatti, l’inesperienza in materia finanziaria, la fiducia riposta nel referente e l’assenza di condotte collusive o consapevoli da parte della cliente, nonché il ruolo apicale rivestito dal promotore all’interno della struttura bancaria.

Evidenziava inoltre come la documentazione esibita e l’addebito immediato sul conto corrente rafforzassero la ragionevole convinzione dell’attrice circa la genuinità dell’operazione. L’istituto veniva ritenuto integralmente responsabile, ex art. 2049 c.c. e art. 31 TUF, anche per la carenza di vigilanza protrattasi nel tempo.

Così veniva accolta anche la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali, giudicate necessarie per ottenere la restituzione degli interessi maturati sull’importo versato nel 2008.

La Corte disponeva, infine, il superamento della compensazione delle spese, condannando l’istituto, in solido con il promotore, a pagare integralmente le somme pretese dalla cliente danneggiata, oltre alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

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Diritto Civile

L’amministratore condominiale revocato non consegna i documenti?

TRIBUNALE DI VARESE, ORDINANZA N. 1072/2025 DEL 28.02.2025 –

Lo Studio Legale Campiotti Mastrorosa si è recentemente occupato del caso di un Condominio, il cui amministratore uscente si rifiutava di riconsegnare la documentazione condominiale.

La signora X ricopriva la carica di amministratrice del Condominio, assistito dallo Studio Legale, sino al 20.03.2024, giorno in cui i condomini avevano deliberato la sua revoca dall’incarico.

L’amministratrice uscente consegnava solo una parte della documentazione e, al contempo, si impegnava alla restituzione di quanto ancora a sue mani. Tuttavia, nonostante svariati solleciti, a distanza di mesi, non aveva provveduto alla riconsegna della stessa.

Tale situazione creava problematiche di non poco conto all’ente condominiale. Infatti la mancata messa a disposizione dei documenti – siano essi contabili, amministrativi, bancari o contrattuali – paralizza la corretta gestione amministrativa del condominio. Tanto che, l’amministratore subentrato, vista la frammentarietà delle evidenze documentali, riusciva a ricostruire solo parzialmente la situazione patrimoniale dell’ente.

Ben si comprende come, nel caso di specie, l’assoluta impossibilità di conoscere e quindi provvedere ai pagamenti di eventuali debiti, esponeva il Condominio, i condòmini e lo stesso amministratore a gravi conseguenze e responsabilità (es: interruzione di servizi e azioni giudiziarie per inadempimento).

In una simile situazione, peraltro, non era possibile conoscere, e quindi far valere, eventuali crediti del Condominio nei confronti di soggetti terzi.

Per tali ragioni, il Condominio invocava la tutela cautelare urgente e atipica e, pertanto, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c..

Con ordinanza n. 1072/2025 del 28.02.2025, il Giudice del Tribunale di Varese, ritenuti sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, presupposti indefettibili per la concessione del provvedimento d’urgenza, accoglieva il ricorso presentato dal Condominio.

Per quanto riguarda il fumus boni iuris il Giudice affermava che “alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto, secondo l’art. 1129 co. 8 c.c., alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al Condominio e ai singoli condomini ed a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Dalla documentazione prodotta, risultava raggiunta la prova della sussistenza del diritto del Condominio ricorrente ad ottenere, dall’amministratrice uscente, la consegna dell’integrale documentazionein suo possesso relativa alla gestione dell’ente.

Sul periculum in mora,nell’ordinanza si legge che “la gestione del Condominio è, di fatto, ostacolata a causa dalla mancata disponibilità della documentazione amministrativa e contabile e l’irreparabilità del pregiudizio è data dalla circostanza della sua non agevole commisurabilità nel rilievo che tale situazione di impasse potrebbe protrarsi ancora per molto tempo”.

Veniva così ordinata la riconsegna della documentazione trattenuta indebitamente con condanna alle spese a carico della parte convenuta.

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Diritto Penale

Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale

CASSAZIONE PENALE SENT. N. 42460/2024

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Pen. Sez. III n. 42460/2024) sul valore

probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale.

Secondo consolidata e pacifica giurisprudenza, in materia di prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa-testimone, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Infatti, le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – non trovano applicazione nei confronti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Cass. Penale 20 marzo 2019, n. 12250/19).

Qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372).

Per contro, ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato (in considerazione del fatto che non è portatrice di alcuna pretesa risarcitoria) purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall’orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che, dall’esame critico delle risultanze processuali – che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni –, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle.

Alla luce di questo è, però, fondamentale che si indaghi sul tema della veridicità, credibilità, attendibilità e coerenza della vittima dichiarante; ma in che modo?

Da ultimo, la Cass. Penale sez. III, 14.10.2024, n. 42460, richiamando i criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, già delineati da pacifica e consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Sez. Unite, n. 41461 del 19/7/2012), indica la precisa scansione logica che il Giudice deve seguire:

  1. analisi della capacità a testimoniare, intesa come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (che deve, ovviamente, presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche);
  2. disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità);
  3. vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati)
  4. qualora risultino opportuni, riscontri esterni che consistotono in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135)..

Il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso elementi estrinseci – ritenuto, opportuno solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile –, non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione, costanza e intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi di segno contrario.

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Diritto Civile Diritto Penale

Guida in stato di ebbrezza: sospensione cautelare della patente

GIUDICE DI PACE DI RHO, ORDINANZA 12.08.2024

Lo studio legale Campiotti Mastrorosa si è recentemente occupato di un caso riguardante la guida in stato di ebrezza alcolica e i limiti connessi alla conseguente sospensione della patente di guida.

Nel nostro ordinamento giuridico, la guida in stato di ebrezza alcolica è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada (C.d.S.).

Il comma 2 del predetto articolo distingue tre diverse soglie di tasso alcolemico.

  1. la prima soglia (art. 186, comma 2, lett. a) ricomprende i valori di tasso alcolemico superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l; in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, trattandosi di mero illecito amministrativo, e la sospensione della patente da tre a sei mesi
  2. la seconda soglia (art. 186, comma 2, lett. b) ricomprende i valori di tasso   alcolemico superiori a 0,8 g/l e non superiori a 1,5 g/l; questa ipotesi, considerata dalla Legge come reato, è punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto e della sospensione della patente da sei mesi a un anno;
  3. la terza soglia (art. 186, comma 2, lett. c) si riferisce al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;in questo caso la legge prevede che il fatto venga sanzionato con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto (comminate nella misura massima della cornice edittale), oltre che con la confisca obbligatoria del veicolo, e della sospensione della patente da uno a due anni.

Nelle ipotesi regolate dalle lettere b) e c), gli operanti ritirano la patente al guidatore e la trasmettono al Prefetto, il quale, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino a un massimo di due anni.

A tal proposito, bisogna considerare due aspetti: il primo è che il provvedimento prefettizio incide su un fatto per il quale non è ancora intervenuto un accertamento in sede penale ed ha, infatti, una funzione anticipatoria della sanzione accessoria (Cassazione civile sez. VI, 27/06/2017).

Il secondo è che, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2-bis del citato art. 186 C.d.S., la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità (LPU – ex art. 54, D.Lgs n. 274/2000).

Ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis cds: ‘‘il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.’’ 

Qualora il lavoro di pubblica utilità sia stato svolto positivamente, il Giudice fisserà una nuova udienza al fine di dichiarare estinto il reato e di ridurre alla metà la durata della sanzione della sospensione della patente.

Paradossalmente, nelle more del giudizio (durante l’espletamento dei lavori di pubblica utilità o, addirittura, al termine degli stessi) il soggetto potrebbe avere già patito un periodo di sospensione della patente di guida – disposta dal Prefetto – superiore rispetto a quella che poi, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, verrebbe inflitta in concreto.

Nel caso che ha occupato lo Studio, dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale, risultavano valori di 0,85 e 0,87 g/l: un valore di poco superiore alla soglia della lettera b.

Il Prefetto di Milano disponeva la sospensione della patente di guida per sei mesi.

Il provvedimento prefettizio è però apparso a prima vista errato.

Infatti, il Prefetto nello stabilire la durata della sospensione, avrebbe dovuto valutare che era ragionevole ritenere che l’eventuale condanna alla pena accessoria a carico del guidatore, che non aveva precedenti penali, sarebbe stata irrogata nel minimo, ossia in sei mesi.

Potendo lo stesso optare per la sostituzione della pena con i LPU, la conseguenza sarebbe l’ottenimento della riduzione della sospensione della patente per un periodo complessivo di tre mesi.

In definitiva, in considerazione anche delle tempistiche del processo penale, il rischio per il cliente sarebbe stato quello di patire una sospensione della patente, in via cautelare, superiore a quella definitiva.

Per tali motivi è stato presentato ricorso al Giudice di Pace di Rho, che, in attesa della decisione nel merito della vicenda, con ordinanza del 12.08.2024 ha sospeso cautelarmente l’esecutorietà del provvedimento prefettizio nella parte in cui – non valutando le peculiarità del caso concreto – prevedeva una sospensione di mesi sei della patente di guida.

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Codice della Strada: pluralità di violazioni

CASS. CIV., SEZ. II, ORD., 17 LUGLIO 2024, N. 19680 –

Il Codice della strada definisce “Zona a traffico limitato” (Ztl) un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati.

La limitazione può far riferimento a:

  1. fasce orarie prestabilite;
  2. determinate categorie di utenti della strada;
  3. particolari veicoli.

La vicenda che ci occupa origina da un’opposizione presentata, con separati ricorsi, da un’automobilista avverso 39 verbali di violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché avverso ulteriori 19 verbali di violazione delle medesime norme.

I verbali venivano notificati all’opponente dalla Polizia Municipale per aver circolato nella zona a traffico limitato in difetto di autorizzazione.

L’automobilista asseriva di essere incorsa in errore incolpevole poiché, al momento della circolazione, aveva la convinzione di essere ancora titolare del diritto di circolare nella zona a traffico limitato del Comune di Terni. Pertanto, l’opponente ricorreva al Giudice di Pace di Terni per ottenere l’annullamento dei predetti verbali.

In primo e in secondo grado, i giudici, in accoglimento dei ricorsi, annullavano tutti i verbali, fatta eccezione per il primo.

Per l’effetto, il Comune di Terni ricorreva in Cassazione.

Il Comune asseriva che i giudici di primo e secondo grado, pur avendo accertato la sussistenza di una pluralità di condotte (poste in essere dall’automobilista), riconducevano queste ultime alla prima infrazione senza, però, delineare il ragionamento logico in virtù del quale le successive violazioni dovevano essere ricondotte alla prima.

Per la difesa del Comune ricorrente, la fattispecie trova la sua regolamentazione nell’art. 198 C.d.S..

Il primo comma del citato articolo stabilisce: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”

Tale disposizione estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, tipizzato in sede penale, con la sola limitazione prevista dal secondo comma del medesimo articolo, il quale così dispone: ‘‘In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione’’.

La Corte rigettava il ricorso del Comune, chiarendo che nel caso di specie, a dispetto di quanto sostenuto dall’ente, le trasgressioni compiute dall’automobilista non integravano un’ipotesi di concorso formale poiché questo istituto richiede, ai fini della configurazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 81 c.p., l’unicità dell’azione (od omissione) produttiva della pluralità di violazioni.

Viceversa, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 8 bis (L. n. 689/81) rubricato “Reiterazione delle violazioni” il quale così recita: “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

In sostanza, le violazioni, seppur poste in essere in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono, semmai, essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo (c.d. reiterazione specifica).

Pertanto, la Suprema Corte – nell’ordinanza n. 19680 del 17 luglio 2024 – ribadiva quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio: le condotte, poste in essere dall’automobilista costituiscono un’unica infrazione, la quale è idonea a comportare la caducazione delle violazioni successive.

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Diritto Penale

Maltrattamenti e liti in famiglia

CASSAZIONE PENALE, SENT. 03/05/2024 N. 17656

Il comma uno dell’articolo 572 del Codice Penale recita: “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.

Si può considerare violenza ogni forma di abuso di potere e controllo (manifestabile come sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico, violenza assistita e di matrice religiosa), volta a costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Le varie forme di violenza possono essere manifestate isolatamente o, come più spesso accade, congiuntamente.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Pen. n. 17656/2024) sulla differenza intercorrente tra una lite familiare ed il reato di maltrattamenti familiari.

Ciò che qualifica una condotta alla stregua d’un maltrattamento familiare di cui all’art. 572 c.p. è – valutato un (necessario) quadro di insieme – che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati ed operanti a diversi livelli (fisico o psicologico o economico), siano volontariamente preordinati a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l’identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni.

Per verificare in concreto, quindi, se ricorra – o meno – la fattispecie delittuosa è necessario esaminare e valorizzare se la relazione sia connotata da una asimmetria, di potere e di genere, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile: in presenza di un soggetto che impedisca ad un altro, in modo reiterato, (persino) di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza, della coartazione e dell’offesa, allora la fattispecie sarà da ricondursi nell’alveo del delitto di maltrattamenti familiari.

Ove, invece, le parti siano in posizione paritaria e si confrontino, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista, si avrà riguardo alla fattispecie di liti familiari, non sanzionata penalmente.

Ciò detto, il reato in parola è aggravato (la pena è aumentata sino alla metà) nel caso in cui il fatto sia commesso in presenza (o in danno), tra gli altri, di persona minore.

Sullo specifico punto, la Corte di Cassazione ha ricordato (Cass. Pen. n. 17845/2024) che, affinché operi l’aggravante della violenza assistita, non occorre che le condotte vessatorie realizzate in presenza dei minori abbiano necessariamente il contenuto proprio della violenza fisica, potendo apprezzarsi a tal fine anche quelle verbalmente violente o tipicamente dispregiative che contribuiscono, nella loro abitualità, a dare corpo al contesto maltrattante destinato a fondare l’ipotesi di reato di cui all’art 572 c.p.

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Diritto Civile

Diritto dell’ex coniuge alla quota dell’indennità di fine rapporto

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE, SENTENZA 07/03/2024 N. 6229

L’art. 12 bis della L. 898/1970 prevede il diritto per l’(ex) coniuge, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ottenere una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro (ex) coniuge nel momento in cui cessa ogni rapporto di lavoro.

Tale quota è pari al 40% della totale indennità riferibile agli anni in cui erano pendenti il rapporto di lavoro ed il matrimonio.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 6229 del 7 marzo 2024, ha però stabilito che, seppur rientranti nell’alveo del succitato articolo sia le indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, sia le indennità riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato, non rientrano, invece, tra gli altri, gli incentivi all’esodo (escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 12 bis della L. n. 898/1970 sono anche le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa; l’indennità da mancato preavviso per licenziamento in tronco; l’indennità percepita a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento).

Sul punto si erano registrati già in passato orientamenti contrastanti: il più recente (ex multis Cass. Civ. 14171/2014) era nel senso di includere gli importi di incentivo all’esodo nell’alveo dell’art. 12 bis, sul rilievo che si tratterebbe di somme che non hanno alcuna natura liberale o eccezionale e che costituirebbero una semplice controprestazione alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Altro orientamento (ex multis Cass. Civ. 19309/2003), più risalente, invece, escludeva la possibilità di ricomprendere l’incentivo all’esodo nell’alveo dell’art. 12 bis in quanto tale articolo sarebbe stato riferibile solamente a tutte quelle prestazioni indennitarie – indipendentemente da come chiamate – che maturano a far data dal termine del rapporto di lavoro, determinate proporzionalmente alla durata del rapporto e all’entità della retribuzione percepita in costanza di rapporto, i quali sarebbero caratteri non ricorrenti nei casi di incentivo all’esodo.

Le Sezioni Unite, evidenziando come la ratio dell’art. 12 bis debba essere ravvisata in quella d’una – postergata – compartecipazione alle fortune economiche costruite dai coniugi in costanza di matrimonio, hanno affermato il principio di diritto a mente del quale la quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della L. n. 898 del 1970, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore.

Ciò in quanto l’attribuzione d’una quota di indennità di fine rapporto – limitatamente ai soli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio – avrebbe un duplice fine, assistenziale e perequativo-compensativo, e si ricollegherebbe all’incremento del patrimonio prodotto, in costanza di rapporto, dal lavoro di coniuge e dell’indiretto contributo dell’altro.

L’incentivo allesodo, al contrario, non configurandosi come retribuzione differita, accantonata nel corso del rapporto di lavoro e divenuta esigibile alla cessazione del rapporto stesso, non rientra nella quota dell’indennità di fine rapporto spettante al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze.