Salta al contenuto principale

Studio Legale Campiotti Mastrorosa

Categorie
Diritto Penale

La diffamazione a mezzo informatico: quando un contenuto pubblicato sul web integra il reato

Sempre più frequentemente ci viene chiesto se un commento pubblicato sui social network, un post, una e-mail oppure un messaggio diffuso attraverso una piattaforma online possano integrare il reato di diffamazione.

La diffamazione commessa mediante strumenti informatici rappresenta infatti una delle modalità con cui può essere realizzato un reato di antica tradizione, disciplinato dall’art. 595 c.p., ma oggi sempre più frequentemente consumato attraverso il web.

Il bene giuridico tutelato è l’onore e il decoro, diritto che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela penale e che, non di rado, entra in conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero. Quest’ultima, infatti, incontra il limite del rispetto della reputazione altrui, secondo il bilanciamento operato dall’ordinamento tra diritto di cronaca, di critica e di satira.

  • L’onore e la reputazione come beni giuridici tutelati

I reati di ingiuria – oggi depenalizzato – e di diffamazione sono diretti a tutelare l’onore nelle sue due dimensioni: quella soggettiva, intesa come il valore personale che ciascuno attribuisce a sé stesso, e quella oggettiva, costituita dalla reputazione, ossia dalla considerazione di cui una persona gode nel contesto sociale o professionale in cui opera.

Ne consegue che non ogni espressione sgradita o offensiva integra automaticamente il reato di diffamazione. Occorre infatti verificare se le parole utilizzate siano concretamente idonee a ledere la dignità della persona, avuto riguardo al comune sentire sociale e al particolare contesto storico e professionale nel quale sono state pronunciate.

  • Quando si configura il reato di diffamazione

L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone e in assenza della persona offesa, utilizzi espressioni offensive idonee a ledere la reputazione altrui.

Elemento caratterizzante del reato è proprio l’assenza della persona offesa: il contenuto offensivo deve essere percepito direttamente da terzi e soltanto indirettamente dalla vittima.

Nel contesto digitale tale requisito ricorre, ad esempio, in caso di pubblicazione di contenuti su social network, siti internet o altre piattaforme aperte al pubblico.

Le espressioni offensive devono essere percepite da almeno due soggetti diversi dalla persona offesa, anche quando il messaggio sia inizialmente rivolto ad un solo destinatario, purché quest’ultimo ne diffonda successivamente il contenuto.

Non è inoltre necessario che la vittima venga indicata espressamente con il proprio nome. È sufficiente che possa essere individuata con ragionevole certezza attraverso gli elementi oggettivi o soggettivi contenuti nel messaggio.

Trattandosi di un reato a forma libera, il mezzo di diffusione utilizzato è irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie. Il reato può quindi essere commesso mediante e-mail, commenti pubblicati su forum, post sui social network o qualsiasi altro strumento idoneo a comunicare il contenuto offensivo a più persone.

  • L’elemento soggettivo del reato

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di comunicare un messaggio offensivo idoneo a ledere la reputazione della persona offesa.

Non assumono rilievo le ragioni che hanno spinto l’autore ad agire, mentre è configurabile anche il dolo eventuale, quando il soggetto accetti il rischio che il contenuto diffuso possa risultare lesivo della reputazione altrui.

  • Il rilievo del contesto

Anche il contesto nel quale le espressioni vengono utilizzate assume rilievo nella valutazione della loro offensività.

La percezione sociale, il momento storico e le caratteristiche della piattaforma digitale utilizzata, comprese le modalità comunicative normalmente adottate dagli utenti di forum e social network, possono incidere sulla valutazione della concreta portata offensiva delle espressioni impiegate, senza tuttavia escludere la responsabilità dell’autore qualora esse risultino lesive della dignità della persona.

  • La provocazione quale causa di non punibilità

Merita infine un cenno la causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p., relativa alla provocazione.

Ai fini della sua applicazione assume rilievo anche l’art. 59 c.p., il quale dispone che le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche quando siano state da lui erroneamente supposte.

Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, diversamente dall’attenuante della provocazione prevista dall’art. 62 c.p., la causa di non punibilità disciplinata dall’art. 599 c.p., prevista per i reati di ingiuria e diffamazione, può essere riconosciuta anche in via putativa ai sensi dell’art. 59, quarto comma, c.p. (Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2017, n. 37950; conforme Cass. pen., Sez. V, 16 ottobre 1986, n. 13942).

  • Considerazioni finali

La diffusione di contenuti attraverso strumenti informatici non modifica gli elementi costitutivi del reato di diffamazione, ma amplia notevolmente le modalità attraverso cui la lesione della reputazione può realizzarsi.

Per tale ragione, la configurabilità del reato deve essere valutata con particolare attenzione caso per caso, tenendo conto non solo del suo contenuto, ma anche del contesto nel quale viene diffuso e della concreta idoneità a ledere la reputazione della persona cui si riferisce.

Categorie
Diritto Civile

Diniego di rinnovo del contratto di locazione commerciale e risarcimento del danno a favore del conduttore

TRIBUNALE DI VARESE, SENTENZA N. 25/2026 DEL 22.01.2026

La controversia origina da un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un negozio, rispetto al quale la locatrice aveva comunicato, con raccomandata del gennaio 2020, la propria volontà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza (gennaio 2021), invocando la causa legittimante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), L. 392/1978, ossia l’intenzione di adibire l’immobile all’esercizio in proprio di attività commerciale, previe opere di ristrutturazione.

Il rilascio dell’immobile avvenne in data 11 aprile 2023. Il termine semestrale di legge per la destinazione dell’immobile all’uso dichiarato scadeva pertanto il 13 novembre 2023. Tuttavia, la CILA relativa ai lavori di ristrutturazione venne depositata solo circa 11 mesi dopo il rilascio, e le opere furono ultimate il 16 luglio 2024 — ossia quasi 15 mesi dopo la consegna dell’immobile.

La conduttrice ha pertanto agito ai sensi dell’art. 31 L. 392/1978, chiedendo il risarcimento del danno forfetario previsto dalla norma.

La proprietaria sosteneva che il ritardo fosse dipeso da difficoltà legate all’esecuzione delle opere edilizie, nonché dalle criticità del mercato edilizio conseguenti al periodo dei bonus fiscali e del cosiddetto “Superbonus 110%”.

Secondo la conduttrice, tuttavia, tali circostanze non giustificavano il mancato rispetto del termine previsto dalla legge e, pertanto, veniva introdotto giudizio per ottenere il risarcimento del danno previsto dall’art. 31 della Legge n. 392/1978.

Con sentenza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Varese accoglieva le domande proposte dalla società assistita dallo Studio Legale Campiotti Mastrorosa.

Il Giudice ricordava come l’art. 31 della Legge n. 392/1978 preveda specifiche conseguenze a carico del locatore che, ottenuta la disponibilità dell’immobile per uno dei motivi previsti dalla legge, non lo destini effettivamente, entro sei mesi dal rilascio, all’uso dichiarato.

Il Tribunale richiamava inoltre il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il locatore può evitare le conseguenze risarcitorie soltanto dimostrando che il ritardo sia stato determinato da cause oggettive, non imputabili a dolo o colpa, ovvero da situazioni di forza maggiore o altre giuste cause concretamente provate.

Nel caso di specie, il Tribunale rilevava che non risultasse provata alcuna concreta circostanza idonea a giustificare il ritardo, né era stata dimostrata l’esistenza di impedimenti estranei alla sfera di controllo della locatrice.

Per tali motivi era configurabile una responsabilità per inadempimento ai sensi degli artt. 1175 e 1218 c.c., con conseguente diritto della conduttrice al risarcimento del danno previsto dall’art. 31 della Legge n. 392/1978.

Quanto alla quantificazione del danno, il Giudice evidenziava che la tutela prevista dalla normativa ha una duplice natura, risarcitoria e sanzionatoria, che si riverbera sui criteri di quantificazione: il contemperamento tra il fine sanzionatorio e quello propriamente risarcitorio può ritenersi realizzato mediante la presunzione di sussistenza del danno comunque connesso all’anticipata restituzione dell’immobile che il giudice è chiamato a liquidare equitativamente sulla base delle caratteristiche del caso concreto anche in difetto di prova della sua precisa entità da parte del conduttore e salva la possibilità per il locatore di superare la presunzione suddetta provando l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per il conduttore.  

Nella sentenza in commento, il Tribunale nel liquidare il danno ha bilanciato l’ammontare del canone di locazione, la durata del rapporto e le concrete circostanze del caso (riconoscendo la buona fede sostanziale della locatrice che aveva effettivamente destinato l’immobile all’uso dichiarato, seppure con ritardo).

Categorie
Appalti e diritti reali Diritto Civile

La responsabilità dell’impresa nel caso di progetto errato

CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENTENZA N. 174/2026 DEL 27.01.2026

Lo Studio Legale Campiotti Mastrorosa ha assistito un Condominio che si era visto richiedere, tramite decreto ingiuntivo, il pagamento del saldo di lavori di impermeabilizzazione eseguiti su un giardino pensile condominiale, nonostante le opere realizzate presentassero gravi vizi costruttivi e risultassero del tutto inidonee alla loro funzione.

Nel 2017 il Condominio affidava l’incarico a un tecnico per la progettazione e la direzione lavori delle opere di impermeabilizzazione del giardino pensile sovrastante le autorimesse condominiali. I lavori venivano successivamente appaltati a diverse imprese, tra cui una società incaricata delle opere di demolizione, impermeabilizzazione e ripristino.

Già durante l’esecuzione delle opere emergevano importanti infiltrazioni nei box sottostanti, prontamente segnalate sia alla direzione lavori sia alle imprese esecutrici. Nonostante ciò, le criticità non venivano risolte e i lavori venivano infine interrotti senza collaudo finale.

A seguito delle problematiche riscontrate, il Condominio incaricava un tecnico di fiducia di verificare lo stato delle opere eseguite. Dalle verifiche emergeva che l’intervento realizzato non garantiva neppure la funzione essenziale per cui era stato appaltato, ossia la corretta impermeabilizzazione della copertura delle autorimesse.

Venivano inoltre rilevate gravi carenze progettuali ed esecutive, tra cui difetti nel sistema di drenaggio, incompletezze nella progettazione delle opere idrauliche e importanti problemi strutturali causati dalle infiltrazioni persistenti.

Successivamente, nell’ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato dal Tribunale confermava la presenza di molteplici vizi e difetti costruttivi, evidenziando come le opere realizzate fossero talmente compromesse da rendere necessaria la completa demolizione di quanto eseguito e il rifacimento integrale dell’intervento.

Nonostante tali risultanze tecniche, l’impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio per il pagamento del saldo residuo della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Condominio proponeva quindi opposizione, contestando l’inadempimento dell’impresa, la totale inidoneità delle opere realizzate e la mancata prova delle lavorazioni extra-contratto richieste dalla società appaltatrice. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Varese rigettava l’opposizione proposta dal Condominio, ritenendo generiche le contestazioni relative ai vizi delle opere e confermando il decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa.

Il Condominio proponeva così appello avverso la decisione di primo grado.

Con sentenza n. 174/2026 del 27.01.2026, la Corte d’Appello di Milano accoglieva integralmente l’impugnazione proposta dal Condominio, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Varese.

La Corte rilevava come gli accertamenti tecnici eseguiti in sede di ATP avessero dimostrato la presenza di gravi difetti esecutivi e progettuali, tali da compromettere integralmente la funzionalità delle opere realizzate.

In particolare, i Giudici evidenziavano che l’impresa appaltatrice aveva eseguito lavori fondati su un progetto manifestamente carente senza segnalare le criticità alla committenza o alla direzione lavori, violando così gli obblighi di diligenza tecnica gravanti sull’appaltatore.

La Corte richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’appaltatore non è tenuto soltanto a eseguire l’opera a regola d’arte, ma anche a verificare la congruità tecnica del progetto e a segnalare eventuali errori o carenze progettuali riscontrabili con l’ordinaria diligenza professionale.

La responsabilità dell’appaltatore per difetti progettuali può essere esclusa solo in un’ipotesi residuale: quella in cui egli agisca come nudus minister, ovvero come mero esecutore materiale delle direttive del committente o del direttore dei lavori. Tale condizione si verifica quando l’ingerenza di questi ultimi sia tale da neutralizzare completamente l’autonomia decisionale e critica dell’appaltatore

Infine, la sentenza in commento tocca il tema della responsabilità solidale tra i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione dell’opera. Quando il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del progettista/direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente.

Categorie
Diritto Civile

Truffa da 23.000 euro: l’ABF riconosce il rimborso parziale al cliente

ABF COLLEGIO DI TORINO, DECISIONE 14/10/2025 N. 9387

Gli avvocati dello Studio Legale Campiotti, in collaborazione con l’Avv. Marzetta, hanno assistito un uomo di 78 anni che è stato vittima di una truffa telefonica proveniente da un falso servizio di assistenza della banca, che lo ha indotto, nell’ottobre 2024, a disporre un bonifico istantaneo di 23.000 euro in favore di un soggetto terzo.

Dopo il rigetto del reclamo presentato dal cliente alla Banca, si è adito l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

  • La dinamica della frode

Il ricorrente ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un numero fisso riconducibile al servizio clienti dell’intermediario. Convinto di parlare con un operatore della sua banca, ha seguito le istruzioni ricevute e, inconsapevolmente, gli concedeva il controllo da remoto del proprio pc con cui il sedicente operatore disponeva il bonifico.

Solo successivamente si è reso conto di essere stato vittima di un sofisticato schema c.d. social engineering.

Dopo il rigetto del reclamo presentato nel gennaio 2025, il cliente ha adito l’ABF chiedendo il rimborso della somma sottratta.

  • Le posizioni delle parti

Il ricorrente ha sostenuto che la banca avesse mostrato falle nei propri sistemi di sicurezza, richiamando l’introduzione di limiti giornalieri ai bonifici SEPA e la diffusione di segnalazioni relative a truffe collegate al numero della stessa banca. Ha inoltre sottolineato che considerata la sua età e la scarsa dimestichezza con l’operatività online, sarebbe stato inverosimile per lui compiere tutte le operazioni contestate in pochi secondi.

La banca ha respinto ogni responsabilità, richiamando il D.Lgs. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 218/2017 (recepimento della direttiva PSD2). Secondo l’intermediario, l’operazione era stata autenticata correttamente tramite i presidi di Strong Customer Authentication (SCA) e il cliente aveva cooperato attivamente alla truffa, comunicando al frodatore il codice necessario all’autorizzazione. L’istituto ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

  • La valutazione dell’ABF

Il Collegio ha ricordato che, in base alla normativa, l’intermediario deve dimostrare l’autenticazione e la corretta esecuzione dell’operazione, oltre all’assenza di malfunzionamenti.

Solo in presenza di dolo o colpa grave del cliente, quest’ultimo può sopportare le conseguenze della truffa.

Nel caso concreto, la banca ha fornito prova dell’autenticazione con sistema a due fattori.

Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto che la truffa era stata resa possibile da un sofisticato meccanismo di caller ID spoofing, che aveva indotto il cliente a fidarsi di un sedicente operatore e a concedere il controllo remoto del proprio pc.

Il ricorrente ha prodotto anche una dichiarazione scritta di una parente, confermando la ricezione di una telefonata da un numero apparentemente riconducibile alla banca.

L’ABF ha richiamato la propria giurisprudenza (decisione n. 17582/2017 del Collegio di Roma), secondo cui tali dichiarazioni possono essere considerate indizi documentali, pur non avendo valore di prova testimoniale.

Alla luce del quadro probatorio, il Collegio ha ritenuto equo ripartire la responsabilità tra le parti: un terzo a carico della banca e due terzi a carico del cliente, che aveva collaborato attivamente con i truffatori,

disponendo che l’intermediario corrisponda al cliente la somma di € 7.667,00, pari a un terzo dell’importo contestato.  

Categorie
Diritto Lavoro e Previdenza

Ferie non godute e perdita dell’indennità sostitutiva

CASS. CIV. SEZ. LAV. ORD. 18 LUGLIO 2025 N. 20035

Con l’ordinanza n. 20035/2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – interviene su un tema cruciale del diritto del Lavoro: il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute in fase di cessazione del rapporto di lavoro. La pronuncia offre spunti interpretativi di rilievo sul bilanciamento tra obblighi del datore di lavoro e diritti del lavoratore, specialmente in punto di onere della prova.

La vicenda in primo grado

Un ex lavoratore dipendente, in pensione dal mese di settembre 2011, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma a titolo di compenso per ferie e permessi non usufruiti.

L’opposizione della società (datrice di lavoro) portava il Giudice di primo grado a ridurre notevolmente l’importo, ritenendo non provata la mancata fruizione delle ferie, posto che il lavoratore, a dire della società, era rimasto inerte a fronte del formale invito dell’azienda a fruire delle ferie.

In secondo grado

Il lavoratore, in sede di appello, sosteneva di essersi “attivato” poiché aveva fruito di 41 giorni di ferie residue, cessando così di fatto anticipatamente dal servizio. La Corte non ammetteva tali deduzioni difensive, poiché considerate “nuove” e per tanto non sollevabili in sede di appello.

Sottolineava inoltre la Corte, che il lavoratore avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di attivarsi preventivamente, ovvero a seguito della comunicazione aziendale del luglio 2011, al fine di programmare le ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha infine accolto il ricorso del lavoratore affermando che la perdita del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva non può essere automatica, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un’informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (ex multis Cass. ord. n. 16175/2024).

La Corte evidenzia che spetta al datore di lavoro dimostrare:

  • Di aver avvisato il dipendente in maniera chiara e tempestiva della necessità di fruire delle ferie, se necessario, anche formalmente;
  • Di avergli concesso un tempo congruo a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte;
  • Di averlo informato del rischio di decadenza, poiché in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Nel caso che stiamo analizzando, l’invito aziendale a usufruire delle ferie è stato formulato a ridosso della cessazione del rapporto di lavoro, lasciando poco spazio per una reale fruizione del periodo di riposo.

Questo intervento della Cassazione rappresenta un tassello importante nel consolidamento di una giurisprudenza attenta ai diritti sostanziali del lavoratore, specie in quelle fasi di transizione che segnano la fine del rapporto, consolidando una tutela che non si limita nella mera prestazione economica, ma coinvolge il benessere psicofisico e la dignità professionale.

Categorie
Senza categoria

Impugnazione di cartelle esattoriali prescritte

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI VARESE, SENT. DEL 25 FEBBRAIO 2025

Un contribuente si è visto recapitare, nel dicembre 2022, una cartella esattoriale da oltre 110.000,00 euro per IRPEF, sanzioni e interessi risalenti addirittura all’anno 1987.
La pretesa nasceva da un vecchio accertamento, che negli anni aveva dato origine a un contenzioso giunto fino in Cassazione. Dopo la sentenza della Suprema Corte del 2011, il procedimento non era stato riassunto e l’accertamento era diventato definitivo il 17 aprile 2012.

Da quel momento, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto dieci anni di tempo per riscuotere le somme. La cartella veniva però notificata al contribuente soltanto nel dicembre 2022, quindi oltre il termine decennale.

Assistito dagli avvocati dello Studio Legale Campiotti, il contribuente ha presentato ricorso eccependo la prescrizione:

  • il termine decennale era scaduto il 17 aprile 2022;
  • la notifica della cartella è avvenuta ben dopo, quindi la pretesa non era più esigibile;
  • le sospensioni e proroghe introdotte durante il periodo COVID non potevano allungare i termini in questo caso, perché il carico era stato affidato all’Agente della riscossione nel 2022, e quindi ben oltre il periodo emergenziale.

In via subordinata, era stata sollevata anche la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi.

Asserendo di poter applicare al caso di specie la proroga biennale per eventi eccezionali (art. 12 d.lgs. 159/2015), l’Agenzia delle Entrate insisteva per il rigetto del ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di Varese, con sentenza del 25 febbraio 2025, ha dato ragione al contribuente.
Il giudice ha stabilito che:

  • la prescrizione decennale era effettivamente maturata;
  • le sospensioni COVID e la proroga per eventi eccezionali non erano applicabili al caso concreto;
  • anche con l’estensione di 85 giorni, previsto dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020, il termine sarebbe comunque scaduto prima della notifica.

Per questi motivi, la cartella è stata annullata.

Categorie
Diritto Civile

La Cassazione apre ai “patti prematrimoniali”?

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA CIVILE, ORD. N. 20415/2025

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’ordinanza n. 20415/2025, ha introdotto un importante principio destinato ad avere notevoli ricadute sulla prassi giuridica relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi: è infatti stata riconosciuta la validità di un accordo concluso tra i coniugi durante il matrimonio, finalizzato a regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una futura crisi coniugale.

Nel caso oggetto del giudizio, i coniugi avevano sottoscritto un patto durante il matrimonio, nel quale il marito si impegnava – in caso di separazione – a versare alla moglie una determinata somma di denaro, in riconoscimento dell’apporto economico da lei fornito durante la vita coniugale (in particolare per l’acquisto e il mantenimento della casa familiare).

Al momento della separazione, il marito, in difetto di adempimento dell’obbligo assunto, eccepiva la nullità del patto in quanto contrario a norme imperative e al principio dell’indisponibilità dei diritti patrimoniali tra coniugi in vista della crisi del matrimonio, ex art. 160 Cod. Civ..

La Suprema Corte con un cambio di rotta ha ritenuto il patto valido e vincolante, discostandosi da precedenti impostazioni giurisprudenziali che ne affermavano la nullità.

Il Collegio ha qualificato l’accordo come contratto atipico ex art.  1322, comma 2, Cod. Civ., fondato sull’autonomia negoziale delle parti, con una condizione sospensiva lecita: l’evento futuro e incerto (la separazione) non è la causa del contratto, ma la condizione che ne determina l’efficacia.

In virtù dell’art. 1322, co. 2, c.c., i privati possono stipulare contratti diversi da quelli previsti dalla legge, purché abbiano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La Cassazione, richiamando tale principio, ha stabilito che evitare conflitti economici futuri tra coniugi è senz’altro un interesse legittimo e tutelabile.

Inoltre, il contratto diventa efficace solo al verificarsi di un evento futuro e incerto, come una separazione o un divorzio: è questa la condizione sospensiva lecita.

Pertanto, ben si comprende che il divorzio non è la causa dell’accordo ma l’elemento che ne determina l’operatività: i coniugi non stipulano l’accordo perché vogliono divorziare ma perché intendono tutelarsi qualora si verifichi questa eventualità.

In conclusione, l’ordinanza n. 20415/2025 apre prospettive nuove e concrete per l’impiego dei cosiddetti “patti prematrimoniali” anche nel sistema italiano, da sempre refrattario alla loro ammissibilità, a differenza di quanto avviene in ordinamenti di common law come quello statunitense o britannico.

Pur non trattandosi ancora di un riconoscimento generale e indiscriminato dei patti prematrimoniali, la pronuncia rappresenta una svolta prudente ma significativa a favore dell’autonomia negoziale, purché quest’ultima venga esercitata in modo equo e trasparente, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Categorie
Diritto Civile

La banca risponde dei danni provocati dal promotore finanziario

CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENT. N. 2210/2025

Gli avvocati dello Studio hanno assistito una cliente che è stata costretta a convenire in giudizio il proprio referente bancario, nonché l’istituto presso cui lo stesso operava, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, a causa di alcune operazioni finanziarie effettuate tra il 2007 e il 2008, rivelatesi fittizie.

La vicenda

Nel 2007, al fine di acquistare obbligazioni emesse da un intermediario estero, la cliente sottoscriveva un modulo di richiesta di emissione assegno circolare. Così, fidandosi del proprio promotore, lasciava in bianco la parte relativa al beneficiario.

E così, all’insaputa della signora, l’assegno veniva invece intestato a una società estranea alle operazioni concordate e utilizzato per finalità del tutto diverse da quelle prospettate.

Nei mesi successivi, la cliente riceveva diverse rassicurazioni da parte del referente circa l’effettivo buon esito dell’investimento, il tutto avvalorato da documentazione, che poi risultava essere falsa.

Non solo! Nel 2008, lo stesso dipendente della banca la persuadeva a sottoscrivere una polizza vita, inducendola a emettere un secondo assegno a favore dell’istituto.

Anche in questo caso, il prodotto assicurativo non veniva mai formalmente attivato e così, l’importo, risultava trattenuto indebitamente per diversi anni, venendo restituito nel 2016 e solo a seguito di formali solleciti e dell’avvio di una procedura di mediazione.

La Signora decideva di agire in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno subito in relazione all’operazione del 2007, la rifusione delle spese legali stragiudiziali (sostenute per ottenere gli interessi sul rimborso tardivo della somma versata nel 2008), nonché la condanna alle spese processuali.

Nel primo grado di giudizio

Il Tribunale accertava la responsabilità piena del promotore e lo condannava all’integrale risarcimento. Quanto all’istituto, ne disponeva la condanna in solido per una somma decisamente ridotta, ritenendo configurabile un concorso di colpa prevalente della cliente. In questa sede, veniva rigettata la richiesta relativa alle spese stragiudiziali e compensate le spese tra le parti.

Nel secondo grado di giudizio

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del Sentenza n. 2210 del 18 luglio 2025, riformava integralmente la decisione impugnata.

La Corte escludeva infatti la sussistenza di un concorso di colpa, valorizzando la giovane età all’epoca dei fatti, l’inesperienza in materia finanziaria, la fiducia riposta nel referente e l’assenza di condotte collusive o consapevoli da parte della cliente, nonché il ruolo apicale rivestito dal promotore all’interno della struttura bancaria.

Evidenziava inoltre come la documentazione esibita e l’addebito immediato sul conto corrente rafforzassero la ragionevole convinzione dell’attrice circa la genuinità dell’operazione. L’istituto veniva ritenuto integralmente responsabile, ex art. 2049 c.c. e art. 31 TUF, anche per la carenza di vigilanza protrattasi nel tempo.

Così veniva accolta anche la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali, giudicate necessarie per ottenere la restituzione degli interessi maturati sull’importo versato nel 2008.

La Corte disponeva, infine, il superamento della compensazione delle spese, condannando l’istituto, in solido con il promotore, a pagare integralmente le somme pretese dalla cliente danneggiata, oltre alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Categorie
Diritto Civile

L’amministratore condominiale revocato non consegna i documenti?

TRIBUNALE DI VARESE, ORDINANZA N. 1072/2025 DEL 28.02.2025 –

Lo Studio Legale Campiotti Mastrorosa si è recentemente occupato del caso di un Condominio, il cui amministratore uscente si rifiutava di riconsegnare la documentazione condominiale.

La signora X ricopriva la carica di amministratrice del Condominio, assistito dallo Studio Legale, sino al 20.03.2024, giorno in cui i condomini avevano deliberato la sua revoca dall’incarico.

L’amministratrice uscente consegnava solo una parte della documentazione e, al contempo, si impegnava alla restituzione di quanto ancora a sue mani. Tuttavia, nonostante svariati solleciti, a distanza di mesi, non aveva provveduto alla riconsegna della stessa.

Tale situazione creava problematiche di non poco conto all’ente condominiale. Infatti la mancata messa a disposizione dei documenti – siano essi contabili, amministrativi, bancari o contrattuali – paralizza la corretta gestione amministrativa del condominio. Tanto che, l’amministratore subentrato, vista la frammentarietà delle evidenze documentali, riusciva a ricostruire solo parzialmente la situazione patrimoniale dell’ente.

Ben si comprende come, nel caso di specie, l’assoluta impossibilità di conoscere e quindi provvedere ai pagamenti di eventuali debiti, esponeva il Condominio, i condòmini e lo stesso amministratore a gravi conseguenze e responsabilità (es: interruzione di servizi e azioni giudiziarie per inadempimento).

In una simile situazione, peraltro, non era possibile conoscere, e quindi far valere, eventuali crediti del Condominio nei confronti di soggetti terzi.

Per tali ragioni, il Condominio invocava la tutela cautelare urgente e atipica e, pertanto, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c..

Con ordinanza n. 1072/2025 del 28.02.2025, il Giudice del Tribunale di Varese, ritenuti sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, presupposti indefettibili per la concessione del provvedimento d’urgenza, accoglieva il ricorso presentato dal Condominio.

Per quanto riguarda il fumus boni iuris il Giudice affermava che “alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto, secondo l’art. 1129 co. 8 c.c., alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al Condominio e ai singoli condomini ed a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Dalla documentazione prodotta, risultava raggiunta la prova della sussistenza del diritto del Condominio ricorrente ad ottenere, dall’amministratrice uscente, la consegna dell’integrale documentazionein suo possesso relativa alla gestione dell’ente.

Sul periculum in mora,nell’ordinanza si legge che “la gestione del Condominio è, di fatto, ostacolata a causa dalla mancata disponibilità della documentazione amministrativa e contabile e l’irreparabilità del pregiudizio è data dalla circostanza della sua non agevole commisurabilità nel rilievo che tale situazione di impasse potrebbe protrarsi ancora per molto tempo”.

Veniva così ordinata la riconsegna della documentazione trattenuta indebitamente con condanna alle spese a carico della parte convenuta.

Categorie
Diritto Penale

Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale

CASSAZIONE PENALE SENT. N. 42460/2024

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Pen. Sez. III n. 42460/2024) sul valore

probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale.

Secondo consolidata e pacifica giurisprudenza, in materia di prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa-testimone, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Infatti, le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – non trovano applicazione nei confronti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Cass. Penale 20 marzo 2019, n. 12250/19).

Qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372).

Per contro, ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato (in considerazione del fatto che non è portatrice di alcuna pretesa risarcitoria) purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall’orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che, dall’esame critico delle risultanze processuali – che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni –, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle.

Alla luce di questo è, però, fondamentale che si indaghi sul tema della veridicità, credibilità, attendibilità e coerenza della vittima dichiarante; ma in che modo?

Da ultimo, la Cass. Penale sez. III, 14.10.2024, n. 42460, richiamando i criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, già delineati da pacifica e consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Sez. Unite, n. 41461 del 19/7/2012), indica la precisa scansione logica che il Giudice deve seguire:

  1. analisi della capacità a testimoniare, intesa come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (che deve, ovviamente, presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche);
  2. disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità);
  3. vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati)
  4. qualora risultino opportuni, riscontri esterni che consistotono in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135)..

Il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso elementi estrinseci – ritenuto, opportuno solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile –, non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione, costanza e intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi di segno contrario.