Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Civile

La nomina dell’amministratore di sostegno

TRIBUNALE DI VARESE, Decreto del 04.03.2024

La capacità di agire è definibile come l’attitudine di un soggetto a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee ad acquistare ed esercitare diritti e/o assumere obblighi.

La capacità di agire si acquista, salvo ipotesi particolari per cui è richiesta una diversa età, al momento della maggiore età e perdura – di regola – sino al momento della morte.

Nel corso della vita d’un soggetto, però, possono intervenire alcune cause che modificano la capacità di agire, limitandola od escludendola.

Sul punto, l’ordinamento prende in considerazione casi in cui un soggetto non è più in grado di compiere alcun tipo di atto, ed allora si ha riguardo alla c.d. incapacità assoluta di agire (tali sono i casi di: minore d’età, interdizione giudiziale ed interdizione legale), e circostanze in cui, invece, un soggetto è in grado di compiere solo alcuni atti, ed allora si ha riguardo alla c.d. incapacità relativa di agire (tali sono i casi di: emancipazione ed inabilitazione).

Di fronte alla – eventuale – perdita della capacità di agire, assoluta o relativa, l’ordinamento ricollega degli istituti c.d. di protezione, creati nell’interesse del soggetto incapace, che gli consentano, in diversa misura, l’esplicazione di attività giuridica che, altrimenti, gli sarebbe preclusa.

Al fine di sacrificare il meno possibile la capacità di agire, salvaguardandone maggiormente la libertà di autodeterminarsi, ed al fine ulteriore di potersi avvalere d’uno strumento dal contenuto non predeterminato ma parametrabile alle effettive esigenze del caso concreto, è stato introdotto nel 2004 l’istituto (di protezione) dell’amministrazione di sostegno, atto a tutelare le persone prive – in tutto o in parte – di autonomia.

A differenza dell’interdetto o dell’inabilitato, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza o assistenza dell’amministratore di sostegno, e ciò alla luce delle specifiche necessità vagliate caso per caso dal Giudice Tutelare.

Pertanto, colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità, anche parziale o temporanea, ovvero di menomazione fisica o psichica, può oggi ricorrere al giudice tutelare affinché nomini, con decreto, un amministratore di sostegno. Quest’ultimo può essere o già individuato dal beneficiario (anche preventivamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata), ovvero, in mancanza di indicazioni e/o in presenza di gravi ragioni, scelto direttamente dal giudice.

La figura dell’amministratore di sostegno presenta un peculiare vantaggio: allo stesso potrebbero essere anche attribuiti poteri di rappresentanza relativamente alle scelte sanitarie da intraprendere. Con riferimento ai compiti specifici dell’amministratore di sostegno in ambito sanitario, infatti, la giurisprudenza ha affidato a tale figura quello di manifestare il consenso ai trattamenti sanitari e terapeutici.

Con specifico riguardo ai presupposti per la nomina, lo Studio Legale Campiotti Mastrorosa ha patrocinato un procedimento che si è concluso con il decreto del Tribunale di Varese del 04.03.2024, con il quale è stato sancito che non è sufficiente la sola anzianità, malattia o disabilità d’un soggetto per rendere necessaria (ma nemmeno opportuna) la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno.

Diversamente, infatti, qualunque malato, anziano o disabile dovrebbe ricorrere alla nomina dell’amministratore di sostegno, così istituzionalizzando e burocratizzando un istituto che comporta comunque vere e proprie limitazioni alla capacità di agire delle persone. Pertanto, tale misura di protezione sarebbe ricorribile nei soli casi in cui si riscontri, in concreto, al di là dell’età, della malattia o della disabilità, anche una concorrente sensibile riduzione della capacità di agire.

Nel caso in esame, nell’ambito della audizione del soggetto interessato, obbligatoria ex lege ai sensi dell’art 407 c.c., questi dichiarava espressamente la propria contrarietà alla disposizione della misura di sostegno. Il Giudice Tutelare di Varese ha evidenziato, che ove una persona ancorché affetta da patologia fisica e/o psichica, sia in grado comunque di determinarsi e sia, dunque, ritenuta consapevole, ben può esprimere il proprio dissenso e la sua volontà è vincolante per il Giudicante (così Cass. Civ. 22602/2017).