CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA CIVILE, ORD. N. 20415/2025
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’ordinanza n. 20415/2025, ha introdotto un importante principio destinato ad avere notevoli ricadute sulla prassi giuridica relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi: è infatti stata riconosciuta la validità di un accordo concluso tra i coniugi durante il matrimonio, finalizzato a regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una futura crisi coniugale.
Nel caso oggetto del giudizio, i coniugi avevano sottoscritto un patto durante il matrimonio, nel quale il marito si impegnava – in caso di separazione – a versare alla moglie una determinata somma di denaro, in riconoscimento dell’apporto economico da lei fornito durante la vita coniugale (in particolare per l’acquisto e il mantenimento della casa familiare).
Al momento della separazione, il marito, in difetto di adempimento dell’obbligo assunto, eccepiva la nullità del patto in quanto contrario a norme imperative e al principio dell’indisponibilità dei diritti patrimoniali tra coniugi in vista della crisi del matrimonio, ex art. 160 Cod. Civ..
La Suprema Corte con un cambio di rotta ha ritenuto il patto valido e vincolante, discostandosi da precedenti impostazioni giurisprudenziali che ne affermavano la nullità.
Il Collegio ha qualificato l’accordo come contratto atipico ex art. 1322, comma 2, Cod. Civ., fondato sull’autonomia negoziale delle parti, con una condizione sospensiva lecita: l’evento futuro e incerto (la separazione) non è la causa del contratto, ma la condizione che ne determina l’efficacia.
In virtù dell’art. 1322, co. 2, c.c., i privati possono stipulare contratti diversi da quelli previsti dalla legge, purché abbiano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La Cassazione, richiamando tale principio, ha stabilito che evitare conflitti economici futuri tra coniugi è senz’altro un interesse legittimo e tutelabile.
Inoltre, il contratto diventa efficace solo al verificarsi di un evento futuro e incerto, come una separazione o un divorzio: è questa la condizione sospensiva lecita.
Pertanto, ben si comprende che il divorzio non è la causa dell’accordo ma l’elemento che ne determina l’operatività: i coniugi non stipulano l’accordo perché vogliono divorziare ma perché intendono tutelarsi qualora si verifichi questa eventualità.
In conclusione, l’ordinanza n. 20415/2025 apre prospettive nuove e concrete per l’impiego dei cosiddetti “patti prematrimoniali” anche nel sistema italiano, da sempre refrattario alla loro ammissibilità, a differenza di quanto avviene in ordinamenti di common law come quello statunitense o britannico.
Pur non trattandosi ancora di un riconoscimento generale e indiscriminato dei patti prematrimoniali, la pronuncia rappresenta una svolta prudente ma significativa a favore dell’autonomia negoziale, purché quest’ultima venga esercitata in modo equo e trasparente, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.