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Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Civile Diritto Penale

È consentito registrare le assemblee condominiali?

Si è rivolto allo Studio Legale un cliente, il quale, esasperato dal fatto che, a suo dire, alcuni condomini “riportano falsamente” quanto detto nel corso delle assemblee, ci ha chiesto se sia lecito per un partecipante registrare la riunione condominiale.

La questione si pone con una certa frequenza nella pratica e richiede di verificare il rapporto tra il diritto del condomino a documentare quanto accade durante l’assemblea e la tutela della riservatezza degli altri partecipanti.

  • L’assenza di una disciplina specifica

Occorre innanzitutto osservare che l’ordinamento non contiene una disposizione che disciplini espressamente la registrazione delle assemblee condominiali. La soluzione deve pertanto essere ricavata dall’interpretazione delle norme civili, penali e della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché dagli orientamenti della giurisprudenza.

Sotto il profilo penalistico, il principale riferimento è costituito dall’art. 615-bis c.p., che punisce chi, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p.

  • La registrazione da parte del partecipante

La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che tale fattispecie non ricorre quando la registrazione sia effettuata da un soggetto che partecipa alla conversazione. In tal caso, infatti, non si realizza un’indebita intrusione nella sfera privata degli altri partecipanti. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Unite, 28 maggio 2003, n. 36747), affermando che la registrazione di un colloquio tra presenti non determina alcuna lesione della privacy o della riservatezza della conversazione, poiché il file resta nella disponibilità di chi ha preso parte alla discussione ed è già a conoscenza del relativo contenuto.

Applicando tali principi all’ambito condominiale, deve ritenersi che il condomino presente all’assemblea possa registrare l’incontro senza necessità di ottenere il consenso degli altri partecipanti. La registrazione, infatti, non costituisce un’intercettazione clandestina, ma si limita a documentare un evento al quale il soggetto partecipa legittimamente.

  • Il valore probatorio della registrazione

Tale conclusione trova conferma anche nella disciplina civilistica in materia di prove documentali.

L’art. 2712 c.c. dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Ne consegue che la registrazione audio dell’assemblea può essere utilizzata come mezzo di prova, ad esempio nell’ambito di un giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c., qualora sia necessario dimostrare il concreto svolgimento dei fatti o il contenuto degli interventi dei partecipanti.

  • La tutela della privacy

La questione deve essere esaminata anche alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione della voce di una persona costituisce infatti un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Lo stesso Regolamento prevede, tuttavia, un’importante eccezione quando il trattamento sia effettuato da una persona fisica per finalità esclusivamente personali o domestiche.

La registrazione dell’assemblea da parte del condomino per finalità di documentazione o di tutela di un proprio diritto è generalmente ritenuta lecita, purché il materiale non venga diffuso a soggetti estranei e sia utilizzato entro le finalità per le quali è stato effettuato. Diversamente, la divulgazione della registrazione potrebbe integrare un trattamento illecito di dati personali.

  • La differenza tra registrazione audio e videoregistrazione

Occorre inoltre distinguere la registrazione audio dalla videoregistrazione dell’assemblea.

Mentre la registrazione della sola conversazione da parte di un partecipante è generalmente ritenuta lecita nei limiti sopra richiamati, la videoregistrazione presenta profili maggiormente delicati sotto il profilo della tutela della privacy, poiché comporta anche la raccolta e la conservazione delle immagini dei partecipanti, che costituiscono dati personali particolarmente identificativi.

Per tale ragione, la dottrina e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali tendono a ritenere necessario il consenso degli interessati o, comunque, una preventiva informazione adeguata, trattandosi di una forma di ripresa certamente più invasiva rispetto alla mera registrazione della voce.

  • I limiti alla diffusione della registrazione

Un ulteriore limite riguarda la diffusione del materiale registrato.

Anche quando la registrazione sia stata legittimamente effettuata da uno dei partecipanti all’assemblea, la sua comunicazione a terzi o la pubblicazione su piattaforme digitali senza il consenso degli interessati può costituire una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in taluni casi, integrare anche un’ipotesi di responsabilità civile per lesione della reputazione o della riservatezza. La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che la liceità della registrazione non comporta automaticamente la liceità della sua successiva diffusione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può concludersi che la registrazione audio dell’assemblea condominiale da parte di un soggetto che vi partecipa è, in linea generale, lecita, poiché non integra un’intercettazione illecita e costituisce una modalità di conservazione di quanto il partecipante ha direttamente percepito. La registrazione può inoltre essere utilizzata come mezzo di prova ai sensi dell’art. 2712 c.c.

Resta fermo, tuttavia, che il materiale registrato non può essere liberamente diffuso a terzi e che la videoregistrazione dell’assemblea presenta profili ulteriori sotto il profilo della tutela della privacy, richiedendo un livello di protezione più elevato rispetto alla semplice registrazione audio.

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Diritto Civile Diritto Penale

Telecamere private in condominio: quando la sicurezza entra in conflitto con la privacy

CORTE APPELLO CATANZARO SEZ. I, 3/06/2026, N. 805

La diffusione delle telecamere domestiche ha reso sempre più frequenti le controversie condominiali legate alla videosorveglianza privata. Il problema, nella maggior parte dei casi, non riguarda tanto la possibilità di installare una telecamera, quanto il modo in cui essa viene utilizzata e, soprattutto, l’ampiezza del campo di ripresa.

Quando l’impianto è collocato all’interno di un edificio condominiale, infatti, la tutela della propria abitazione deve essere esercitata nel rispetto delle parti comuni e della riservatezza degli altri condomini. È proprio su questo equilibrio che si concentra gran parte del contenzioso.

Un recente caso che ha interessato un cliente dello Studio legale, offre lo spunto per comprendere quali siano i limiti entro i quali una telecamera privata può essere installata in condominio.

  • Il caso: una telecamera sul pianerottolo

La vicenda prende avvio da un acceso conflitto tra alcuni condomini, nato da ripetute contestazioni sull’utilizzo arbitrario di parti comuni dello stabile.

Nel corso della controversia, una condomina aveva installato una telecamera in prossimità della porta di ingresso del proprio appartamento. Secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, però, l’impianto non si limitava a riprendere l’accesso all’abitazione, ma inquadrava l’intero pianerottolo condominiale.

Proprio l’estensione dell’angolo di ripresa aveva suscitato le lamentele di altri residenti e dell’addetto alle pulizie, che ritenevano compromessa la propria riservatezza.

  • Quando è possibile installare una telecamera privata in condominio

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la necessità di ottenere il consenso degli altri condomini o dell’assemblea prima di installare una telecamera privata.

In linea generale, il singolo proprietario può installare un impianto di videosorveglianza destinato a proteggere la propria abitazione senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione assembleare, purché la telecamera sia effettivamente orientata alla tutela della proprietà esclusiva.

Il limite fondamentale è rappresentato dall’angolo di ripresa che deve essere limitato alla proprietà privata (Corte Appello Catanzaro sez. I, 3/06/2026, n. 805).

La telecamera dovrebbe essere orientata in modo da limitare le riprese allo spazio strettamente necessario per proteggere l’accesso alla propria abitazione, evitando, per quanto possibile, di estendere l’inquadratura alle parti comuni o alle proprietà altrui.

Quando ciò non avviene, possono sorgere criticità sotto il profilo della tutela della privacy e del corretto utilizzo delle parti comuni.

  • Perché il pianerottolo rappresenta un punto particolarmente delicato

Nel caso esaminato, il nodo centrale della vicenda non era rappresentato dall’installazione della telecamera in sé, bensì dalla sua concreta configurazione.

Secondo quanto accertato, il dispositivo riprendeva l’intero pianerottolo condominiale, coinvolgendo inevitabilmente tutti coloro che transitavano nell’area comune.

Una simile inquadratura può consentire di registrare gli spostamenti quotidiani dei condomini, gli orari di entrata e di uscita o la presenza di visitatori, incidendo giocoforza sulla sfera privata di soggetti del tutto estranei all’esigenza di tutela dell’abitazione.

È proprio per questo motivo che, in materia di videosorveglianza privata, assume particolare importanza il principio di proporzionalità: l’impianto dovrebbe essere configurato in modo da limitare le riprese a quanto strettamente necessario per perseguire la finalità di sicurezza.

  • Il ruolo dell’amministratore di condominio

La vicenda offre anche l’occasione per soffermarsi sul ruolo dell’amministratore condominiale.

Ai sensi dell’articolo 1130 c.c., l’amministratore è tenuto a curare l’osservanza del regolamento condominiale e a vigilare sul corretto utilizzo delle parti comuni.

Ciò non significa, tuttavia, che debba intervenire in ogni contrasto personale tra condomini.

Una sua eventuale responsabilità può configurarsi soltanto quando, a fronte di segnalazioni formali riguardanti violazioni delle norme condominiali, ometta di adottare le iniziative che rientrano nelle proprie competenze.

Le ordinarie tensioni di vicinato, invece, rimangono estranee alla sua responsabilità e non possono trasformarlo nel garante dei rapporti personali tra i residenti.

Ricordiamo brevemente che l’amministratore può indire un’assemblea ad hoc per consentire l’istallazione di telecamere condominiali nelle aree comuni, rispettando sempre le maggioranze assembleari previste da legge.

  • Sicurezza e privacy: un equilibrio da rispettare

L’installazione di una telecamera privata rappresenta uno strumento legittimo di tutela della propria abitazione, ma richiede particolare attenzione nella scelta del punto di installazione e del campo di ripresa.

In linea generale, un impianto orientato esclusivamente o comunque prevalentemente verso il proprio accesso, presenta minori criticità rispetto a un sistema che riprenda stabilmente pianerottoli, scale o altre parti comuni.

Prima di installare un impianto di videosorveglianza è quindi opportuno verificare attentamente il campo di ripresa e accertarsi che esso sia limitato, per quanto possibile, allo spazio strettamente necessario per la protezione della propria abitazione, evitando riprese eccedenti delle parti comuni, proprietà altrui o luoghi pubblici.

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Diritto Civile

Diniego di rinnovo del contratto di locazione commerciale e risarcimento del danno a favore del conduttore

TRIBUNALE DI VARESE, SENTENZA N. 25/2026 DEL 22.01.2026

La controversia origina da un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un negozio, rispetto al quale la locatrice aveva comunicato, con raccomandata del gennaio 2020, la propria volontà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza (gennaio 2021), invocando la causa legittimante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), L. 392/1978, ossia l’intenzione di adibire l’immobile all’esercizio in proprio di attività commerciale, previe opere di ristrutturazione.

Il rilascio dell’immobile avvenne in data 11 aprile 2023. Il termine semestrale di legge per la destinazione dell’immobile all’uso dichiarato scadeva pertanto il 13 novembre 2023. Tuttavia, la CILA relativa ai lavori di ristrutturazione venne depositata solo circa 11 mesi dopo il rilascio, e le opere furono ultimate il 16 luglio 2024 — ossia quasi 15 mesi dopo la consegna dell’immobile.

La conduttrice ha pertanto agito ai sensi dell’art. 31 L. 392/1978, chiedendo il risarcimento del danno forfetario previsto dalla norma.

La proprietaria sosteneva che il ritardo fosse dipeso da difficoltà legate all’esecuzione delle opere edilizie, nonché dalle criticità del mercato edilizio conseguenti al periodo dei bonus fiscali e del cosiddetto “Superbonus 110%”.

Secondo la conduttrice, tuttavia, tali circostanze non giustificavano il mancato rispetto del termine previsto dalla legge e, pertanto, veniva introdotto giudizio per ottenere il risarcimento del danno previsto dall’art. 31 della Legge n. 392/1978.

Con sentenza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Varese accoglieva le domande proposte dalla società assistita dallo Studio Legale Campiotti Mastrorosa.

Il Giudice ricordava come l’art. 31 della Legge n. 392/1978 preveda specifiche conseguenze a carico del locatore che, ottenuta la disponibilità dell’immobile per uno dei motivi previsti dalla legge, non lo destini effettivamente, entro sei mesi dal rilascio, all’uso dichiarato.

Il Tribunale richiamava inoltre il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il locatore può evitare le conseguenze risarcitorie soltanto dimostrando che il ritardo sia stato determinato da cause oggettive, non imputabili a dolo o colpa, ovvero da situazioni di forza maggiore o altre giuste cause concretamente provate.

Nel caso di specie, il Tribunale rilevava che non risultasse provata alcuna concreta circostanza idonea a giustificare il ritardo, né era stata dimostrata l’esistenza di impedimenti estranei alla sfera di controllo della locatrice.

Per tali motivi era configurabile una responsabilità per inadempimento ai sensi degli artt. 1175 e 1218 c.c., con conseguente diritto della conduttrice al risarcimento del danno previsto dall’art. 31 della Legge n. 392/1978.

Quanto alla quantificazione del danno, il Giudice evidenziava che la tutela prevista dalla normativa ha una duplice natura, risarcitoria e sanzionatoria, che si riverbera sui criteri di quantificazione: il contemperamento tra il fine sanzionatorio e quello propriamente risarcitorio può ritenersi realizzato mediante la presunzione di sussistenza del danno comunque connesso all’anticipata restituzione dell’immobile che il giudice è chiamato a liquidare equitativamente sulla base delle caratteristiche del caso concreto anche in difetto di prova della sua precisa entità da parte del conduttore e salva la possibilità per il locatore di superare la presunzione suddetta provando l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per il conduttore.  

Nella sentenza in commento, il Tribunale nel liquidare il danno ha bilanciato l’ammontare del canone di locazione, la durata del rapporto e le concrete circostanze del caso (riconoscendo la buona fede sostanziale della locatrice che aveva effettivamente destinato l’immobile all’uso dichiarato, seppure con ritardo).

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Appalti e diritti reali Diritto Civile

La responsabilità dell’impresa nel caso di progetto errato

CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENTENZA N. 174/2026 DEL 27.01.2026

Lo Studio Legale Campiotti Mastrorosa ha assistito un Condominio che si era visto richiedere, tramite decreto ingiuntivo, il pagamento del saldo di lavori di impermeabilizzazione eseguiti su un giardino pensile condominiale, nonostante le opere realizzate presentassero gravi vizi costruttivi e risultassero del tutto inidonee alla loro funzione.

Nel 2017 il Condominio affidava l’incarico a un tecnico per la progettazione e la direzione lavori delle opere di impermeabilizzazione del giardino pensile sovrastante le autorimesse condominiali. I lavori venivano successivamente appaltati a diverse imprese, tra cui una società incaricata delle opere di demolizione, impermeabilizzazione e ripristino.

Già durante l’esecuzione delle opere emergevano importanti infiltrazioni nei box sottostanti, prontamente segnalate sia alla direzione lavori sia alle imprese esecutrici. Nonostante ciò, le criticità non venivano risolte e i lavori venivano infine interrotti senza collaudo finale.

A seguito delle problematiche riscontrate, il Condominio incaricava un tecnico di fiducia di verificare lo stato delle opere eseguite. Dalle verifiche emergeva che l’intervento realizzato non garantiva neppure la funzione essenziale per cui era stato appaltato, ossia la corretta impermeabilizzazione della copertura delle autorimesse.

Venivano inoltre rilevate gravi carenze progettuali ed esecutive, tra cui difetti nel sistema di drenaggio, incompletezze nella progettazione delle opere idrauliche e importanti problemi strutturali causati dalle infiltrazioni persistenti.

Successivamente, nell’ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato dal Tribunale confermava la presenza di molteplici vizi e difetti costruttivi, evidenziando come le opere realizzate fossero talmente compromesse da rendere necessaria la completa demolizione di quanto eseguito e il rifacimento integrale dell’intervento.

Nonostante tali risultanze tecniche, l’impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio per il pagamento del saldo residuo della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Condominio proponeva quindi opposizione, contestando l’inadempimento dell’impresa, la totale inidoneità delle opere realizzate e la mancata prova delle lavorazioni extra-contratto richieste dalla società appaltatrice. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Varese rigettava l’opposizione proposta dal Condominio, ritenendo generiche le contestazioni relative ai vizi delle opere e confermando il decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa.

Il Condominio proponeva così appello avverso la decisione di primo grado.

Con sentenza n. 174/2026 del 27.01.2026, la Corte d’Appello di Milano accoglieva integralmente l’impugnazione proposta dal Condominio, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Varese.

La Corte rilevava come gli accertamenti tecnici eseguiti in sede di ATP avessero dimostrato la presenza di gravi difetti esecutivi e progettuali, tali da compromettere integralmente la funzionalità delle opere realizzate.

In particolare, i Giudici evidenziavano che l’impresa appaltatrice aveva eseguito lavori fondati su un progetto manifestamente carente senza segnalare le criticità alla committenza o alla direzione lavori, violando così gli obblighi di diligenza tecnica gravanti sull’appaltatore.

La Corte richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’appaltatore non è tenuto soltanto a eseguire l’opera a regola d’arte, ma anche a verificare la congruità tecnica del progetto e a segnalare eventuali errori o carenze progettuali riscontrabili con l’ordinaria diligenza professionale.

La responsabilità dell’appaltatore per difetti progettuali può essere esclusa solo in un’ipotesi residuale: quella in cui egli agisca come nudus minister, ovvero come mero esecutore materiale delle direttive del committente o del direttore dei lavori. Tale condizione si verifica quando l’ingerenza di questi ultimi sia tale da neutralizzare completamente l’autonomia decisionale e critica dell’appaltatore

Infine, la sentenza in commento tocca il tema della responsabilità solidale tra i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione dell’opera. Quando il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del progettista/direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente.

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Diritto Civile

Truffa da 23.000 euro: l’ABF riconosce il rimborso parziale al cliente

ABF COLLEGIO DI TORINO, DECISIONE 14/10/2025 N. 9387

Gli avvocati dello Studio Legale Campiotti, in collaborazione con l’Avv. Marzetta, hanno assistito un uomo di 78 anni che è stato vittima di una truffa telefonica proveniente da un falso servizio di assistenza della banca, che lo ha indotto, nell’ottobre 2024, a disporre un bonifico istantaneo di 23.000 euro in favore di un soggetto terzo.

Dopo il rigetto del reclamo presentato dal cliente alla Banca, si è adito l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

  • La dinamica della frode

Il ricorrente ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un numero fisso riconducibile al servizio clienti dell’intermediario. Convinto di parlare con un operatore della sua banca, ha seguito le istruzioni ricevute e, inconsapevolmente, gli concedeva il controllo da remoto del proprio pc con cui il sedicente operatore disponeva il bonifico.

Solo successivamente si è reso conto di essere stato vittima di un sofisticato schema c.d. social engineering.

Dopo il rigetto del reclamo presentato nel gennaio 2025, il cliente ha adito l’ABF chiedendo il rimborso della somma sottratta.

  • Le posizioni delle parti

Il ricorrente ha sostenuto che la banca avesse mostrato falle nei propri sistemi di sicurezza, richiamando l’introduzione di limiti giornalieri ai bonifici SEPA e la diffusione di segnalazioni relative a truffe collegate al numero della stessa banca. Ha inoltre sottolineato che considerata la sua età e la scarsa dimestichezza con l’operatività online, sarebbe stato inverosimile per lui compiere tutte le operazioni contestate in pochi secondi.

La banca ha respinto ogni responsabilità, richiamando il D.Lgs. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 218/2017 (recepimento della direttiva PSD2). Secondo l’intermediario, l’operazione era stata autenticata correttamente tramite i presidi di Strong Customer Authentication (SCA) e il cliente aveva cooperato attivamente alla truffa, comunicando al frodatore il codice necessario all’autorizzazione. L’istituto ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

  • La valutazione dell’ABF

Il Collegio ha ricordato che, in base alla normativa, l’intermediario deve dimostrare l’autenticazione e la corretta esecuzione dell’operazione, oltre all’assenza di malfunzionamenti.

Solo in presenza di dolo o colpa grave del cliente, quest’ultimo può sopportare le conseguenze della truffa.

Nel caso concreto, la banca ha fornito prova dell’autenticazione con sistema a due fattori.

Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto che la truffa era stata resa possibile da un sofisticato meccanismo di caller ID spoofing, che aveva indotto il cliente a fidarsi di un sedicente operatore e a concedere il controllo remoto del proprio pc.

Il ricorrente ha prodotto anche una dichiarazione scritta di una parente, confermando la ricezione di una telefonata da un numero apparentemente riconducibile alla banca.

L’ABF ha richiamato la propria giurisprudenza (decisione n. 17582/2017 del Collegio di Roma), secondo cui tali dichiarazioni possono essere considerate indizi documentali, pur non avendo valore di prova testimoniale.

Alla luce del quadro probatorio, il Collegio ha ritenuto equo ripartire la responsabilità tra le parti: un terzo a carico della banca e due terzi a carico del cliente, che aveva collaborato attivamente con i truffatori,

disponendo che l’intermediario corrisponda al cliente la somma di € 7.667,00, pari a un terzo dell’importo contestato.  

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Diritto Civile

La Cassazione apre ai “patti prematrimoniali”?

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA CIVILE, ORD. N. 20415/2025

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’ordinanza n. 20415/2025, ha introdotto un importante principio destinato ad avere notevoli ricadute sulla prassi giuridica relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi: è infatti stata riconosciuta la validità di un accordo concluso tra i coniugi durante il matrimonio, finalizzato a regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una futura crisi coniugale.

Nel caso oggetto del giudizio, i coniugi avevano sottoscritto un patto durante il matrimonio, nel quale il marito si impegnava – in caso di separazione – a versare alla moglie una determinata somma di denaro, in riconoscimento dell’apporto economico da lei fornito durante la vita coniugale (in particolare per l’acquisto e il mantenimento della casa familiare).

Al momento della separazione, il marito, in difetto di adempimento dell’obbligo assunto, eccepiva la nullità del patto in quanto contrario a norme imperative e al principio dell’indisponibilità dei diritti patrimoniali tra coniugi in vista della crisi del matrimonio, ex art. 160 Cod. Civ..

La Suprema Corte con un cambio di rotta ha ritenuto il patto valido e vincolante, discostandosi da precedenti impostazioni giurisprudenziali che ne affermavano la nullità.

Il Collegio ha qualificato l’accordo come contratto atipico ex art.  1322, comma 2, Cod. Civ., fondato sull’autonomia negoziale delle parti, con una condizione sospensiva lecita: l’evento futuro e incerto (la separazione) non è la causa del contratto, ma la condizione che ne determina l’efficacia.

In virtù dell’art. 1322, co. 2, c.c., i privati possono stipulare contratti diversi da quelli previsti dalla legge, purché abbiano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La Cassazione, richiamando tale principio, ha stabilito che evitare conflitti economici futuri tra coniugi è senz’altro un interesse legittimo e tutelabile.

Inoltre, il contratto diventa efficace solo al verificarsi di un evento futuro e incerto, come una separazione o un divorzio: è questa la condizione sospensiva lecita.

Pertanto, ben si comprende che il divorzio non è la causa dell’accordo ma l’elemento che ne determina l’operatività: i coniugi non stipulano l’accordo perché vogliono divorziare ma perché intendono tutelarsi qualora si verifichi questa eventualità.

In conclusione, l’ordinanza n. 20415/2025 apre prospettive nuove e concrete per l’impiego dei cosiddetti “patti prematrimoniali” anche nel sistema italiano, da sempre refrattario alla loro ammissibilità, a differenza di quanto avviene in ordinamenti di common law come quello statunitense o britannico.

Pur non trattandosi ancora di un riconoscimento generale e indiscriminato dei patti prematrimoniali, la pronuncia rappresenta una svolta prudente ma significativa a favore dell’autonomia negoziale, purché quest’ultima venga esercitata in modo equo e trasparente, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

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Diritto Civile

La banca risponde dei danni provocati dal promotore finanziario

CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENT. N. 2210/2025

Gli avvocati dello Studio hanno assistito una cliente che è stata costretta a convenire in giudizio il proprio referente bancario, nonché l’istituto presso cui lo stesso operava, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, a causa di alcune operazioni finanziarie effettuate tra il 2007 e il 2008, rivelatesi fittizie.

La vicenda

Nel 2007, al fine di acquistare obbligazioni emesse da un intermediario estero, la cliente sottoscriveva un modulo di richiesta di emissione assegno circolare. Così, fidandosi del proprio promotore, lasciava in bianco la parte relativa al beneficiario.

E così, all’insaputa della signora, l’assegno veniva invece intestato a una società estranea alle operazioni concordate e utilizzato per finalità del tutto diverse da quelle prospettate.

Nei mesi successivi, la cliente riceveva diverse rassicurazioni da parte del referente circa l’effettivo buon esito dell’investimento, il tutto avvalorato da documentazione, che poi risultava essere falsa.

Non solo! Nel 2008, lo stesso dipendente della banca la persuadeva a sottoscrivere una polizza vita, inducendola a emettere un secondo assegno a favore dell’istituto.

Anche in questo caso, il prodotto assicurativo non veniva mai formalmente attivato e così, l’importo, risultava trattenuto indebitamente per diversi anni, venendo restituito nel 2016 e solo a seguito di formali solleciti e dell’avvio di una procedura di mediazione.

La Signora decideva di agire in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno subito in relazione all’operazione del 2007, la rifusione delle spese legali stragiudiziali (sostenute per ottenere gli interessi sul rimborso tardivo della somma versata nel 2008), nonché la condanna alle spese processuali.

Nel primo grado di giudizio

Il Tribunale accertava la responsabilità piena del promotore e lo condannava all’integrale risarcimento. Quanto all’istituto, ne disponeva la condanna in solido per una somma decisamente ridotta, ritenendo configurabile un concorso di colpa prevalente della cliente. In questa sede, veniva rigettata la richiesta relativa alle spese stragiudiziali e compensate le spese tra le parti.

Nel secondo grado di giudizio

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del Sentenza n. 2210 del 18 luglio 2025, riformava integralmente la decisione impugnata.

La Corte escludeva infatti la sussistenza di un concorso di colpa, valorizzando la giovane età all’epoca dei fatti, l’inesperienza in materia finanziaria, la fiducia riposta nel referente e l’assenza di condotte collusive o consapevoli da parte della cliente, nonché il ruolo apicale rivestito dal promotore all’interno della struttura bancaria.

Evidenziava inoltre come la documentazione esibita e l’addebito immediato sul conto corrente rafforzassero la ragionevole convinzione dell’attrice circa la genuinità dell’operazione. L’istituto veniva ritenuto integralmente responsabile, ex art. 2049 c.c. e art. 31 TUF, anche per la carenza di vigilanza protrattasi nel tempo.

Così veniva accolta anche la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali, giudicate necessarie per ottenere la restituzione degli interessi maturati sull’importo versato nel 2008.

La Corte disponeva, infine, il superamento della compensazione delle spese, condannando l’istituto, in solido con il promotore, a pagare integralmente le somme pretese dalla cliente danneggiata, oltre alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

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L’amministratore condominiale revocato non consegna i documenti?

TRIBUNALE DI VARESE, ORDINANZA N. 1072/2025 DEL 28.02.2025 –

Lo Studio Legale Campiotti Mastrorosa si è recentemente occupato del caso di un Condominio, il cui amministratore uscente si rifiutava di riconsegnare la documentazione condominiale.

La signora X ricopriva la carica di amministratrice del Condominio, assistito dallo Studio Legale, sino al 20.03.2024, giorno in cui i condomini avevano deliberato la sua revoca dall’incarico.

L’amministratrice uscente consegnava solo una parte della documentazione e, al contempo, si impegnava alla restituzione di quanto ancora a sue mani. Tuttavia, nonostante svariati solleciti, a distanza di mesi, non aveva provveduto alla riconsegna della stessa.

Tale situazione creava problematiche di non poco conto all’ente condominiale. Infatti la mancata messa a disposizione dei documenti – siano essi contabili, amministrativi, bancari o contrattuali – paralizza la corretta gestione amministrativa del condominio. Tanto che, l’amministratore subentrato, vista la frammentarietà delle evidenze documentali, riusciva a ricostruire solo parzialmente la situazione patrimoniale dell’ente.

Ben si comprende come, nel caso di specie, l’assoluta impossibilità di conoscere e quindi provvedere ai pagamenti di eventuali debiti, esponeva il Condominio, i condòmini e lo stesso amministratore a gravi conseguenze e responsabilità (es: interruzione di servizi e azioni giudiziarie per inadempimento).

In una simile situazione, peraltro, non era possibile conoscere, e quindi far valere, eventuali crediti del Condominio nei confronti di soggetti terzi.

Per tali ragioni, il Condominio invocava la tutela cautelare urgente e atipica e, pertanto, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c..

Con ordinanza n. 1072/2025 del 28.02.2025, il Giudice del Tribunale di Varese, ritenuti sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, presupposti indefettibili per la concessione del provvedimento d’urgenza, accoglieva il ricorso presentato dal Condominio.

Per quanto riguarda il fumus boni iuris il Giudice affermava che “alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto, secondo l’art. 1129 co. 8 c.c., alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al Condominio e ai singoli condomini ed a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Dalla documentazione prodotta, risultava raggiunta la prova della sussistenza del diritto del Condominio ricorrente ad ottenere, dall’amministratrice uscente, la consegna dell’integrale documentazionein suo possesso relativa alla gestione dell’ente.

Sul periculum in mora,nell’ordinanza si legge che “la gestione del Condominio è, di fatto, ostacolata a causa dalla mancata disponibilità della documentazione amministrativa e contabile e l’irreparabilità del pregiudizio è data dalla circostanza della sua non agevole commisurabilità nel rilievo che tale situazione di impasse potrebbe protrarsi ancora per molto tempo”.

Veniva così ordinata la riconsegna della documentazione trattenuta indebitamente con condanna alle spese a carico della parte convenuta.

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Guida in stato di ebbrezza: sospensione cautelare della patente

GIUDICE DI PACE DI RHO, ORDINANZA 12.08.2024

Lo studio legale Campiotti Mastrorosa si è recentemente occupato di un caso riguardante la guida in stato di ebrezza alcolica e i limiti connessi alla conseguente sospensione della patente di guida.

Nel nostro ordinamento giuridico, la guida in stato di ebrezza alcolica è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada (C.d.S.).

Il comma 2 del predetto articolo distingue tre diverse soglie di tasso alcolemico.

  1. la prima soglia (art. 186, comma 2, lett. a) ricomprende i valori di tasso alcolemico superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l; in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, trattandosi di mero illecito amministrativo, e la sospensione della patente da tre a sei mesi
  2. la seconda soglia (art. 186, comma 2, lett. b) ricomprende i valori di tasso   alcolemico superiori a 0,8 g/l e non superiori a 1,5 g/l; questa ipotesi, considerata dalla Legge come reato, è punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto e della sospensione della patente da sei mesi a un anno;
  3. la terza soglia (art. 186, comma 2, lett. c) si riferisce al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;in questo caso la legge prevede che il fatto venga sanzionato con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto (comminate nella misura massima della cornice edittale), oltre che con la confisca obbligatoria del veicolo, e della sospensione della patente da uno a due anni.

Nelle ipotesi regolate dalle lettere b) e c), gli operanti ritirano la patente al guidatore e la trasmettono al Prefetto, il quale, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino a un massimo di due anni.

A tal proposito, bisogna considerare due aspetti: il primo è che il provvedimento prefettizio incide su un fatto per il quale non è ancora intervenuto un accertamento in sede penale ed ha, infatti, una funzione anticipatoria della sanzione accessoria (Cassazione civile sez. VI, 27/06/2017).

Il secondo è che, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2-bis del citato art. 186 C.d.S., la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità (LPU – ex art. 54, D.Lgs n. 274/2000).

Ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis cds: ‘‘il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.’’ 

Qualora il lavoro di pubblica utilità sia stato svolto positivamente, il Giudice fisserà una nuova udienza al fine di dichiarare estinto il reato e di ridurre alla metà la durata della sanzione della sospensione della patente.

Paradossalmente, nelle more del giudizio (durante l’espletamento dei lavori di pubblica utilità o, addirittura, al termine degli stessi) il soggetto potrebbe avere già patito un periodo di sospensione della patente di guida – disposta dal Prefetto – superiore rispetto a quella che poi, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, verrebbe inflitta in concreto.

Nel caso che ha occupato lo Studio, dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale, risultavano valori di 0,85 e 0,87 g/l: un valore di poco superiore alla soglia della lettera b.

Il Prefetto di Milano disponeva la sospensione della patente di guida per sei mesi.

Il provvedimento prefettizio è però apparso a prima vista errato.

Infatti, il Prefetto nello stabilire la durata della sospensione, avrebbe dovuto valutare che era ragionevole ritenere che l’eventuale condanna alla pena accessoria a carico del guidatore, che non aveva precedenti penali, sarebbe stata irrogata nel minimo, ossia in sei mesi.

Potendo lo stesso optare per la sostituzione della pena con i LPU, la conseguenza sarebbe l’ottenimento della riduzione della sospensione della patente per un periodo complessivo di tre mesi.

In definitiva, in considerazione anche delle tempistiche del processo penale, il rischio per il cliente sarebbe stato quello di patire una sospensione della patente, in via cautelare, superiore a quella definitiva.

Per tali motivi è stato presentato ricorso al Giudice di Pace di Rho, che, in attesa della decisione nel merito della vicenda, con ordinanza del 12.08.2024 ha sospeso cautelarmente l’esecutorietà del provvedimento prefettizio nella parte in cui – non valutando le peculiarità del caso concreto – prevedeva una sospensione di mesi sei della patente di guida.

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Diritto Civile

Diritto dell’ex coniuge alla quota dell’indennità di fine rapporto

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE, SENTENZA 07/03/2024 N. 6229

L’art. 12 bis della L. 898/1970 prevede il diritto per l’(ex) coniuge, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ottenere una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro (ex) coniuge nel momento in cui cessa ogni rapporto di lavoro.

Tale quota è pari al 40% della totale indennità riferibile agli anni in cui erano pendenti il rapporto di lavoro ed il matrimonio.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 6229 del 7 marzo 2024, ha però stabilito che, seppur rientranti nell’alveo del succitato articolo sia le indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, sia le indennità riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato, non rientrano, invece, tra gli altri, gli incentivi all’esodo (escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 12 bis della L. n. 898/1970 sono anche le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa; l’indennità da mancato preavviso per licenziamento in tronco; l’indennità percepita a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento).

Sul punto si erano registrati già in passato orientamenti contrastanti: il più recente (ex multis Cass. Civ. 14171/2014) era nel senso di includere gli importi di incentivo all’esodo nell’alveo dell’art. 12 bis, sul rilievo che si tratterebbe di somme che non hanno alcuna natura liberale o eccezionale e che costituirebbero una semplice controprestazione alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Altro orientamento (ex multis Cass. Civ. 19309/2003), più risalente, invece, escludeva la possibilità di ricomprendere l’incentivo all’esodo nell’alveo dell’art. 12 bis in quanto tale articolo sarebbe stato riferibile solamente a tutte quelle prestazioni indennitarie – indipendentemente da come chiamate – che maturano a far data dal termine del rapporto di lavoro, determinate proporzionalmente alla durata del rapporto e all’entità della retribuzione percepita in costanza di rapporto, i quali sarebbero caratteri non ricorrenti nei casi di incentivo all’esodo.

Le Sezioni Unite, evidenziando come la ratio dell’art. 12 bis debba essere ravvisata in quella d’una – postergata – compartecipazione alle fortune economiche costruite dai coniugi in costanza di matrimonio, hanno affermato il principio di diritto a mente del quale la quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della L. n. 898 del 1970, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore.

Ciò in quanto l’attribuzione d’una quota di indennità di fine rapporto – limitatamente ai soli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio – avrebbe un duplice fine, assistenziale e perequativo-compensativo, e si ricollegherebbe all’incremento del patrimonio prodotto, in costanza di rapporto, dal lavoro di coniuge e dell’indiretto contributo dell’altro.

L’incentivo all’esodo, al contrario, non configurandosi come retribuzione differita, accantonata nel corso del rapporto di lavoro e divenuta esigibile alla cessazione del rapporto stesso, non rientra nella quota dell’indennità di fine rapporto spettante al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze.