Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Civile

La composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata della crisi d’impresa è un istituto disciplinato dal Codice della Crisi di Impresa e dellInsolvenza. Si tratta di uno strumento di sostegno alle imprese, di facile accessibilità, il cui fine è quello di sostenere l’imprenditore e l’attività da questi svolta qualora essa versi in uno stato di fisiologico stallo, consentendo di non rimanere passivi e subire un potenziale declino societario ma, al contrario, di attivarsi per risanare limpresa e agire per la continuità aziendale, riportando la società ad un livello di sana competitività in tempi rapidi.

Il rimedio è volontario ed il ricorso ad esso è rimesso alla libera valutazione dell’imprenditore.

Scopo del procedimento di composizione negoziata è quello di intraprendere un percorso di negoziazione con i creditori sociali che possa terminare, auspicabilmente, con la sottoscrizione d’un accordo sostenibile che scongiuri l’apertura di procedure concorsuali e ristrutturi il debito societario ripristinando così la stabilità economico-finanziaria.

L’imprenditore è assistito, nell’ambito della procedura, da un professionista (c.d. esperto), che lo supporta nelle scelte strategiche maggiormente delicate. Le scelte aziendali ordinarie e straordinarie, ove non strategicamente rilevanti, però, sono sempre intraprese dall’imprenditore autonomamente.

Al procedimento di composizione negoziata possono ricorrere tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole, che versino in una situazione di concreto ed obiettivo, ancorché temporaneo, squilibrio patrimoniale o dissesto economico-finanziario che, potenzialmente, potrebbe portare ad uno stato di crisi o all’insolvenza.

Il procedimento si può avviare con il deposito d’una istanza presso la CCIAA competente, sia nella fase antecedente alla vera e propria crisi, sia durante la crisi, sia quando la società è già in stato di insolvenza: presupposto imprescindibile, però, è che sia concretamente attuabile e perseguibile l’obiettivo del risanamento societario. Diversamente, il deposito dell’istanza è precluso sin dall’inizio.

I soggetti coinvolti nella procedura sono tre: l’imprenditore, che dà impulso al procedimento di composizione depositando l’istanza, l’esperto, che è individuato all’interno d’un elenco presente presso la CCIAA di ogni capoluogo di regione, ed i creditori sociali.

In particolare, l’esperto è un soggetto terzo ed imparziale, di comprovata esperienza, equidistante dalle parti coinvolte, a cui è attribuita anche una funzione di “garanzia” del corretto comportamento dell’impresa (debitrice) di fronte ai creditori sociali. È il soggetto che stimola gli accordi, facilita le trattative e dirige le negoziazioni tra l’impresa, i creditori e gli altri eventuali soggetti coinvolti (intera compagine sociale, azionisti, titolari di quote etc.).

Con riguardo alla procedura, come detto, la stessa prende le mosse con il deposito da parte dell’imprenditore (legale rappresentante) dell’istanza di nomina dell’esperto presso la CCIAA di riferimento.

A tal fine, è necessario avvalersi dell’apposita piattaforma sulla quale, peraltro, sono messe a disposizione anche le linee guida e le migliori pratiche da seguire per la predisposizione del piano di ristrutturazione del debito, corredate da un test pratico, non obbligatorio ma vivamente consigliato, funzionale ad una preliminare verifica di astratta perseguibilità del piano di risanamento societario.

Sulla piattaforma, infine, è presente anche un protocollo contenente le linee guida da adottarsi in sede di trattative finalizzate alla composizione.

All’istanza vanno allegate la documentazione obbligatoria richiesta ed una descrizione minuziosa dell’impresa e dell’attività da essa esercitata, nonché una panoramica riepilogativa delle difficoltà in cui l’impresa versa e delle scelte strategiche che si intendono attuare al fine del risanamento societario.

Depositata l’istanza, una commissione formata da tre membri nomina l’esperto.

L’esperto, ultimata la procedura, deposita la relazione finale con cui elenca analiticamente l’attività svolta e le possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative con i creditori che potrebbero sopperire agli squilibri economico-finanziari.

Ove le risultanze della relazione siano positive, l’imprenditore è ammesso a concludere contratti con i creditori.

Ove le risultanze della relazione, invece, siano negative, la procedura viene archiviata e l’imprenditore è legittimato solo ad attivare le ulteriori procedure giudiziali previste in caso di crisi dell’impresa.

Al momento di pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto nel Registro Imprese, l’imprenditore ha facoltà di richiedere misure protettive del patrimonio aziendale.