Salta al contenuto principale

Studio Legale Campiotti Mastrorosa

Categorie
Diritto Civile Diritto Penale

È consentito registrare le assemblee condominiali?

Si è rivolto allo Studio Legale un cliente, il quale, esasperato dal fatto che, a suo dire, alcuni condomini “riportano falsamente” quanto detto nel corso delle assemblee, ci ha chiesto se sia lecito per un partecipante registrare la riunione condominiale.

La questione si pone con una certa frequenza nella pratica e richiede di verificare il rapporto tra il diritto del condomino a documentare quanto accade durante l’assemblea e la tutela della riservatezza degli altri partecipanti.

  • L’assenza di una disciplina specifica

Occorre innanzitutto osservare che l’ordinamento non contiene una disposizione che disciplini espressamente la registrazione delle assemblee condominiali. La soluzione deve pertanto essere ricavata dall’interpretazione delle norme civili, penali e della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché dagli orientamenti della giurisprudenza.

Sotto il profilo penalistico, il principale riferimento è costituito dall’art. 615-bis c.p., che punisce chi, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p.

  • La registrazione da parte del partecipante

La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che tale fattispecie non ricorre quando la registrazione sia effettuata da un soggetto che partecipa alla conversazione. In tal caso, infatti, non si realizza un’indebita intrusione nella sfera privata degli altri partecipanti. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Unite, 28 maggio 2003, n. 36747), affermando che la registrazione di un colloquio tra presenti non determina alcuna lesione della privacy o della riservatezza della conversazione, poiché il file resta nella disponibilità di chi ha preso parte alla discussione ed è già a conoscenza del relativo contenuto.

Applicando tali principi all’ambito condominiale, deve ritenersi che il condomino presente all’assemblea possa registrare l’incontro senza necessità di ottenere il consenso degli altri partecipanti. La registrazione, infatti, non costituisce un’intercettazione clandestina, ma si limita a documentare un evento al quale il soggetto partecipa legittimamente.

  • Il valore probatorio della registrazione

Tale conclusione trova conferma anche nella disciplina civilistica in materia di prove documentali.

L’art. 2712 c.c. dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Ne consegue che la registrazione audio dell’assemblea può essere utilizzata come mezzo di prova, ad esempio nell’ambito di un giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c., qualora sia necessario dimostrare il concreto svolgimento dei fatti o il contenuto degli interventi dei partecipanti.

  • La tutela della privacy

La questione deve essere esaminata anche alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione della voce di una persona costituisce infatti un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Lo stesso Regolamento prevede, tuttavia, un’importante eccezione quando il trattamento sia effettuato da una persona fisica per finalità esclusivamente personali o domestiche.

La registrazione dell’assemblea da parte del condomino per finalità di documentazione o di tutela di un proprio diritto è generalmente ritenuta lecita, purché il materiale non venga diffuso a soggetti estranei e sia utilizzato entro le finalità per le quali è stato effettuato. Diversamente, la divulgazione della registrazione potrebbe integrare un trattamento illecito di dati personali.

  • La differenza tra registrazione audio e videoregistrazione

Occorre inoltre distinguere la registrazione audio dalla videoregistrazione dell’assemblea.

Mentre la registrazione della sola conversazione da parte di un partecipante è generalmente ritenuta lecita nei limiti sopra richiamati, la videoregistrazione presenta profili maggiormente delicati sotto il profilo della tutela della privacy, poiché comporta anche la raccolta e la conservazione delle immagini dei partecipanti, che costituiscono dati personali particolarmente identificativi.

Per tale ragione, la dottrina e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali tendono a ritenere necessario il consenso degli interessati o, comunque, una preventiva informazione adeguata, trattandosi di una forma di ripresa certamente più invasiva rispetto alla mera registrazione della voce.

  • I limiti alla diffusione della registrazione

Un ulteriore limite riguarda la diffusione del materiale registrato.

Anche quando la registrazione sia stata legittimamente effettuata da uno dei partecipanti all’assemblea, la sua comunicazione a terzi o la pubblicazione su piattaforme digitali senza il consenso degli interessati può costituire una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in taluni casi, integrare anche un’ipotesi di responsabilità civile per lesione della reputazione o della riservatezza. La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che la liceità della registrazione non comporta automaticamente la liceità della sua successiva diffusione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può concludersi che la registrazione audio dell’assemblea condominiale da parte di un soggetto che vi partecipa è, in linea generale, lecita, poiché non integra un’intercettazione illecita e costituisce una modalità di conservazione di quanto il partecipante ha direttamente percepito. La registrazione può inoltre essere utilizzata come mezzo di prova ai sensi dell’art. 2712 c.c.

Resta fermo, tuttavia, che il materiale registrato non può essere liberamente diffuso a terzi e che la videoregistrazione dell’assemblea presenta profili ulteriori sotto il profilo della tutela della privacy, richiedendo un livello di protezione più elevato rispetto alla semplice registrazione audio.

Categorie
Diritto Civile Diritto Penale

Telecamere private in condominio: quando la sicurezza entra in conflitto con la privacy

CORTE APPELLO CATANZARO SEZ. I, 3/06/2026, N. 805

La diffusione delle telecamere domestiche ha reso sempre più frequenti le controversie condominiali legate alla videosorveglianza privata. Il problema, nella maggior parte dei casi, non riguarda tanto la possibilità di installare una telecamera, quanto il modo in cui essa viene utilizzata e, soprattutto, l’ampiezza del campo di ripresa.

Quando l’impianto è collocato all’interno di un edificio condominiale, infatti, la tutela della propria abitazione deve essere esercitata nel rispetto delle parti comuni e della riservatezza degli altri condomini. È proprio su questo equilibrio che si concentra gran parte del contenzioso.

Un recente caso che ha interessato un cliente dello Studio legale, offre lo spunto per comprendere quali siano i limiti entro i quali una telecamera privata può essere installata in condominio.

  • Il caso: una telecamera sul pianerottolo

La vicenda prende avvio da un acceso conflitto tra alcuni condomini, nato da ripetute contestazioni sull’utilizzo arbitrario di parti comuni dello stabile.

Nel corso della controversia, una condomina aveva installato una telecamera in prossimità della porta di ingresso del proprio appartamento. Secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, però, l’impianto non si limitava a riprendere l’accesso all’abitazione, ma inquadrava l’intero pianerottolo condominiale.

Proprio l’estensione dell’angolo di ripresa aveva suscitato le lamentele di altri residenti e dell’addetto alle pulizie, che ritenevano compromessa la propria riservatezza.

  • Quando è possibile installare una telecamera privata in condominio

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la necessità di ottenere il consenso degli altri condomini o dell’assemblea prima di installare una telecamera privata.

In linea generale, il singolo proprietario può installare un impianto di videosorveglianza destinato a proteggere la propria abitazione senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione assembleare, purché la telecamera sia effettivamente orientata alla tutela della proprietà esclusiva.

Il limite fondamentale è rappresentato dall’angolo di ripresa che deve essere limitato alla proprietà privata (Corte Appello Catanzaro sez. I, 3/06/2026, n. 805).

La telecamera dovrebbe essere orientata in modo da limitare le riprese allo spazio strettamente necessario per proteggere l’accesso alla propria abitazione, evitando, per quanto possibile, di estendere l’inquadratura alle parti comuni o alle proprietà altrui.

Quando ciò non avviene, possono sorgere criticità sotto il profilo della tutela della privacy e del corretto utilizzo delle parti comuni.

  • Perché il pianerottolo rappresenta un punto particolarmente delicato

Nel caso esaminato, il nodo centrale della vicenda non era rappresentato dall’installazione della telecamera in sé, bensì dalla sua concreta configurazione.

Secondo quanto accertato, il dispositivo riprendeva l’intero pianerottolo condominiale, coinvolgendo inevitabilmente tutti coloro che transitavano nell’area comune.

Una simile inquadratura può consentire di registrare gli spostamenti quotidiani dei condomini, gli orari di entrata e di uscita o la presenza di visitatori, incidendo giocoforza sulla sfera privata di soggetti del tutto estranei all’esigenza di tutela dell’abitazione.

È proprio per questo motivo che, in materia di videosorveglianza privata, assume particolare importanza il principio di proporzionalità: l’impianto dovrebbe essere configurato in modo da limitare le riprese a quanto strettamente necessario per perseguire la finalità di sicurezza.

  • Il ruolo dell’amministratore di condominio

La vicenda offre anche l’occasione per soffermarsi sul ruolo dell’amministratore condominiale.

Ai sensi dell’articolo 1130 c.c., l’amministratore è tenuto a curare l’osservanza del regolamento condominiale e a vigilare sul corretto utilizzo delle parti comuni.

Ciò non significa, tuttavia, che debba intervenire in ogni contrasto personale tra condomini.

Una sua eventuale responsabilità può configurarsi soltanto quando, a fronte di segnalazioni formali riguardanti violazioni delle norme condominiali, ometta di adottare le iniziative che rientrano nelle proprie competenze.

Le ordinarie tensioni di vicinato, invece, rimangono estranee alla sua responsabilità e non possono trasformarlo nel garante dei rapporti personali tra i residenti.

Ricordiamo brevemente che l’amministratore può indire un’assemblea ad hoc per consentire l’istallazione di telecamere condominiali nelle aree comuni, rispettando sempre le maggioranze assembleari previste da legge.

  • Sicurezza e privacy: un equilibrio da rispettare

L’installazione di una telecamera privata rappresenta uno strumento legittimo di tutela della propria abitazione, ma richiede particolare attenzione nella scelta del punto di installazione e del campo di ripresa.

In linea generale, un impianto orientato esclusivamente o comunque prevalentemente verso il proprio accesso, presenta minori criticità rispetto a un sistema che riprenda stabilmente pianerottoli, scale o altre parti comuni.

Prima di installare un impianto di videosorveglianza è quindi opportuno verificare attentamente il campo di ripresa e accertarsi che esso sia limitato, per quanto possibile, allo spazio strettamente necessario per la protezione della propria abitazione, evitando riprese eccedenti delle parti comuni, proprietà altrui o luoghi pubblici.

Categorie
Diritto Penale

La diffamazione a mezzo informatico: quando un contenuto pubblicato sul web integra il reato

Sempre più frequentemente ci viene chiesto se un commento pubblicato sui social network, un post, una e-mail oppure un messaggio diffuso attraverso una piattaforma online possano integrare il reato di diffamazione.

La diffamazione commessa mediante strumenti informatici rappresenta infatti una delle modalità con cui può essere realizzato un reato di antica tradizione, disciplinato dall’art. 595 c.p., ma oggi sempre più frequentemente consumato attraverso il web.

Il bene giuridico tutelato è l’onore e il decoro, diritto che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela penale e che, non di rado, entra in conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero. Quest’ultima, infatti, incontra il limite del rispetto della reputazione altrui, secondo il bilanciamento operato dall’ordinamento tra diritto di cronaca, di critica e di satira.

  • L’onore e la reputazione come beni giuridici tutelati

I reati di ingiuria – oggi depenalizzato – e di diffamazione sono diretti a tutelare l’onore nelle sue due dimensioni: quella soggettiva, intesa come il valore personale che ciascuno attribuisce a sé stesso, e quella oggettiva, costituita dalla reputazione, ossia dalla considerazione di cui una persona gode nel contesto sociale o professionale in cui opera.

Ne consegue che non ogni espressione sgradita o offensiva integra automaticamente il reato di diffamazione. Occorre infatti verificare se le parole utilizzate siano concretamente idonee a ledere la dignità della persona, avuto riguardo al comune sentire sociale e al particolare contesto storico e professionale nel quale sono state pronunciate.

  • Quando si configura il reato di diffamazione

L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone e in assenza della persona offesa, utilizzi espressioni offensive idonee a ledere la reputazione altrui.

Elemento caratterizzante del reato è proprio l’assenza della persona offesa: il contenuto offensivo deve essere percepito direttamente da terzi e soltanto indirettamente dalla vittima.

Nel contesto digitale tale requisito ricorre, ad esempio, in caso di pubblicazione di contenuti su social network, siti internet o altre piattaforme aperte al pubblico.

Le espressioni offensive devono essere percepite da almeno due soggetti diversi dalla persona offesa, anche quando il messaggio sia inizialmente rivolto ad un solo destinatario, purché quest’ultimo ne diffonda successivamente il contenuto.

Non è inoltre necessario che la vittima venga indicata espressamente con il proprio nome. È sufficiente che possa essere individuata con ragionevole certezza attraverso gli elementi oggettivi o soggettivi contenuti nel messaggio.

Trattandosi di un reato a forma libera, il mezzo di diffusione utilizzato è irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie. Il reato può quindi essere commesso mediante e-mail, commenti pubblicati su forum, post sui social network o qualsiasi altro strumento idoneo a comunicare il contenuto offensivo a più persone.

  • L’elemento soggettivo del reato

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di comunicare un messaggio offensivo idoneo a ledere la reputazione della persona offesa.

Non assumono rilievo le ragioni che hanno spinto l’autore ad agire, mentre è configurabile anche il dolo eventuale, quando il soggetto accetti il rischio che il contenuto diffuso possa risultare lesivo della reputazione altrui.

  • Il rilievo del contesto

Anche il contesto nel quale le espressioni vengono utilizzate assume rilievo nella valutazione della loro offensività.

La percezione sociale, il momento storico e le caratteristiche della piattaforma digitale utilizzata, comprese le modalità comunicative normalmente adottate dagli utenti di forum e social network, possono incidere sulla valutazione della concreta portata offensiva delle espressioni impiegate, senza tuttavia escludere la responsabilità dell’autore qualora esse risultino lesive della dignità della persona.

  • La provocazione quale causa di non punibilità

Merita infine un cenno la causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p., relativa alla provocazione.

Ai fini della sua applicazione assume rilievo anche l’art. 59 c.p., il quale dispone che le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche quando siano state da lui erroneamente supposte.

Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, diversamente dall’attenuante della provocazione prevista dall’art. 62 c.p., la causa di non punibilità disciplinata dall’art. 599 c.p., prevista per i reati di ingiuria e diffamazione, può essere riconosciuta anche in via putativa ai sensi dell’art. 59, quarto comma, c.p. (Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2017, n. 37950; conforme Cass. pen., Sez. V, 16 ottobre 1986, n. 13942).

  • Considerazioni finali

La diffusione di contenuti attraverso strumenti informatici non modifica gli elementi costitutivi del reato di diffamazione, ma amplia notevolmente le modalità attraverso cui la lesione della reputazione può realizzarsi.

Per tale ragione, la configurabilità del reato deve essere valutata con particolare attenzione caso per caso, tenendo conto non solo del suo contenuto, ma anche del contesto nel quale viene diffuso e della concreta idoneità a ledere la reputazione della persona cui si riferisce.

Categorie
Diritto Penale

Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale

CASSAZIONE PENALE SENT. N. 42460/2024

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Pen. Sez. III n. 42460/2024) sul valore

probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale.

Secondo consolidata e pacifica giurisprudenza, in materia di prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa-testimone, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Infatti, le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – non trovano applicazione nei confronti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Cass. Penale 20 marzo 2019, n. 12250/19).

Qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372).

Per contro, ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato (in considerazione del fatto che non è portatrice di alcuna pretesa risarcitoria) purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall’orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che, dall’esame critico delle risultanze processuali – che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni –, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle.

Alla luce di questo è, però, fondamentale che si indaghi sul tema della veridicità, credibilità, attendibilità e coerenza della vittima dichiarante; ma in che modo?

Da ultimo, la Cass. Penale sez. III, 14.10.2024, n. 42460, richiamando i criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, già delineati da pacifica e consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Sez. Unite, n. 41461 del 19/7/2012), indica la precisa scansione logica che il Giudice deve seguire:

  1. analisi della capacità a testimoniare, intesa come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (che deve, ovviamente, presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche);
  2. disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità);
  3. vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati)
  4. qualora risultino opportuni, riscontri esterni che consistotono in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135)..

Il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso elementi estrinseci – ritenuto, opportuno solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile –, non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione, costanza e intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi di segno contrario.

Categorie
Diritto Civile Diritto Penale

Guida in stato di ebbrezza: sospensione cautelare della patente

GIUDICE DI PACE DI RHO, ORDINANZA 12.08.2024

Lo studio legale Campiotti Mastrorosa si è recentemente occupato di un caso riguardante la guida in stato di ebrezza alcolica e i limiti connessi alla conseguente sospensione della patente di guida.

Nel nostro ordinamento giuridico, la guida in stato di ebrezza alcolica è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada (C.d.S.).

Il comma 2 del predetto articolo distingue tre diverse soglie di tasso alcolemico.

  1. la prima soglia (art. 186, comma 2, lett. a) ricomprende i valori di tasso alcolemico superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l; in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, trattandosi di mero illecito amministrativo, e la sospensione della patente da tre a sei mesi
  2. la seconda soglia (art. 186, comma 2, lett. b) ricomprende i valori di tasso   alcolemico superiori a 0,8 g/l e non superiori a 1,5 g/l; questa ipotesi, considerata dalla Legge come reato, è punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto e della sospensione della patente da sei mesi a un anno;
  3. la terza soglia (art. 186, comma 2, lett. c) si riferisce al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;in questo caso la legge prevede che il fatto venga sanzionato con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto (comminate nella misura massima della cornice edittale), oltre che con la confisca obbligatoria del veicolo, e della sospensione della patente da uno a due anni.

Nelle ipotesi regolate dalle lettere b) e c), gli operanti ritirano la patente al guidatore e la trasmettono al Prefetto, il quale, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino a un massimo di due anni.

A tal proposito, bisogna considerare due aspetti: il primo è che il provvedimento prefettizio incide su un fatto per il quale non è ancora intervenuto un accertamento in sede penale ed ha, infatti, una funzione anticipatoria della sanzione accessoria (Cassazione civile sez. VI, 27/06/2017).

Il secondo è che, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2-bis del citato art. 186 C.d.S., la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità (LPU – ex art. 54, D.Lgs n. 274/2000).

Ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis cds: ‘‘il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.’’ 

Qualora il lavoro di pubblica utilità sia stato svolto positivamente, il Giudice fisserà una nuova udienza al fine di dichiarare estinto il reato e di ridurre alla metà la durata della sanzione della sospensione della patente.

Paradossalmente, nelle more del giudizio (durante l’espletamento dei lavori di pubblica utilità o, addirittura, al termine degli stessi) il soggetto potrebbe avere già patito un periodo di sospensione della patente di guida – disposta dal Prefetto – superiore rispetto a quella che poi, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, verrebbe inflitta in concreto.

Nel caso che ha occupato lo Studio, dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale, risultavano valori di 0,85 e 0,87 g/l: un valore di poco superiore alla soglia della lettera b.

Il Prefetto di Milano disponeva la sospensione della patente di guida per sei mesi.

Il provvedimento prefettizio è però apparso a prima vista errato.

Infatti, il Prefetto nello stabilire la durata della sospensione, avrebbe dovuto valutare che era ragionevole ritenere che l’eventuale condanna alla pena accessoria a carico del guidatore, che non aveva precedenti penali, sarebbe stata irrogata nel minimo, ossia in sei mesi.

Potendo lo stesso optare per la sostituzione della pena con i LPU, la conseguenza sarebbe l’ottenimento della riduzione della sospensione della patente per un periodo complessivo di tre mesi.

In definitiva, in considerazione anche delle tempistiche del processo penale, il rischio per il cliente sarebbe stato quello di patire una sospensione della patente, in via cautelare, superiore a quella definitiva.

Per tali motivi è stato presentato ricorso al Giudice di Pace di Rho, che, in attesa della decisione nel merito della vicenda, con ordinanza del 12.08.2024 ha sospeso cautelarmente l’esecutorietà del provvedimento prefettizio nella parte in cui – non valutando le peculiarità del caso concreto – prevedeva una sospensione di mesi sei della patente di guida.

Categorie
Diritto Penale

Maltrattamenti e liti in famiglia

CASSAZIONE PENALE, SENT. 03/05/2024 N. 17656

Il comma uno dell’articolo 572 del Codice Penale recita: “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.

Si può considerare violenza ogni forma di abuso di potere e controllo (manifestabile come sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico, violenza assistita e di matrice religiosa), volta a costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Le varie forme di violenza possono essere manifestate isolatamente o, come più spesso accade, congiuntamente.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Pen. n. 17656/2024) sulla differenza intercorrente tra una lite familiare ed il reato di maltrattamenti familiari.

Ciò che qualifica una condotta alla stregua d’un maltrattamento familiare di cui all’art. 572 c.p. è – valutato un (necessario) quadro di insieme – che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati ed operanti a diversi livelli (fisico o psicologico o economico), siano volontariamente preordinati a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l’identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni.

Per verificare in concreto, quindi, se ricorra – o meno – la fattispecie delittuosa è necessario esaminare e valorizzare se la relazione sia connotata da una asimmetria, di potere e di genere, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile: in presenza di un soggetto che impedisca ad un altro, in modo reiterato, (persino) di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza, della coartazione e dell’offesa, allora la fattispecie sarà da ricondursi nell’alveo del delitto di maltrattamenti familiari.

Ove, invece, le parti siano in posizione paritaria e si confrontino, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista, si avrà riguardo alla fattispecie di liti familiari, non sanzionata penalmente.

Ciò detto, il reato in parola è aggravato (la pena è aumentata sino alla metà) nel caso in cui il fatto sia commesso in presenza (o in danno), tra gli altri, di persona minore.

Sullo specifico punto, la Corte di Cassazione ha ricordato (Cass. Pen. n. 17845/2024) che, affinché operi l’aggravante della violenza assistita, non occorre che le condotte vessatorie realizzate in presenza dei minori abbiano necessariamente il contenuto proprio della violenza fisica, potendo apprezzarsi a tal fine anche quelle verbalmente violente o tipicamente dispregiative che contribuiscono, nella loro abitualità, a dare corpo al contesto maltrattante destinato a fondare l’ipotesi di reato di cui all’art 572 c.p.