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Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Penale

La diffamazione a mezzo informatico: quando un contenuto pubblicato sul web integra il reato

Sempre più frequentemente ci viene chiesto se un commento pubblicato sui social network, un post, una e-mail oppure un messaggio diffuso attraverso una piattaforma online possano integrare il reato di diffamazione.

La diffamazione commessa mediante strumenti informatici rappresenta infatti una delle modalità con cui può essere realizzato un reato di antica tradizione, disciplinato dall’art. 595 c.p., ma oggi sempre più frequentemente consumato attraverso il web.

Il bene giuridico tutelato è l’onore e il decoro, diritto che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela penale e che, non di rado, entra in conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero. Quest’ultima, infatti, incontra il limite del rispetto della reputazione altrui, secondo il bilanciamento operato dall’ordinamento tra diritto di cronaca, di critica e di satira.

  • L’onore e la reputazione come beni giuridici tutelati

I reati di ingiuria – oggi depenalizzato – e di diffamazione sono diretti a tutelare l’onore nelle sue due dimensioni: quella soggettiva, intesa come il valore personale che ciascuno attribuisce a sé stesso, e quella oggettiva, costituita dalla reputazione, ossia dalla considerazione di cui una persona gode nel contesto sociale o professionale in cui opera.

Ne consegue che non ogni espressione sgradita o offensiva integra automaticamente il reato di diffamazione. Occorre infatti verificare se le parole utilizzate siano concretamente idonee a ledere la dignità della persona, avuto riguardo al comune sentire sociale e al particolare contesto storico e professionale nel quale sono state pronunciate.

  • Quando si configura il reato di diffamazione

L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone e in assenza della persona offesa, utilizzi espressioni offensive idonee a ledere la reputazione altrui.

Elemento caratterizzante del reato è proprio l’assenza della persona offesa: il contenuto offensivo deve essere percepito direttamente da terzi e soltanto indirettamente dalla vittima.

Nel contesto digitale tale requisito ricorre, ad esempio, in caso di pubblicazione di contenuti su social network, siti internet o altre piattaforme aperte al pubblico.

Le espressioni offensive devono essere percepite da almeno due soggetti diversi dalla persona offesa, anche quando il messaggio sia inizialmente rivolto ad un solo destinatario, purché quest’ultimo ne diffonda successivamente il contenuto.

Non è inoltre necessario che la vittima venga indicata espressamente con il proprio nome. È sufficiente che possa essere individuata con ragionevole certezza attraverso gli elementi oggettivi o soggettivi contenuti nel messaggio.

Trattandosi di un reato a forma libera, il mezzo di diffusione utilizzato è irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie. Il reato può quindi essere commesso mediante e-mail, commenti pubblicati su forum, post sui social network o qualsiasi altro strumento idoneo a comunicare il contenuto offensivo a più persone.

  • L’elemento soggettivo del reato

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di comunicare un messaggio offensivo idoneo a ledere la reputazione della persona offesa.

Non assumono rilievo le ragioni che hanno spinto l’autore ad agire, mentre è configurabile anche il dolo eventuale, quando il soggetto accetti il rischio che il contenuto diffuso possa risultare lesivo della reputazione altrui.

  • Il rilievo del contesto

Anche il contesto nel quale le espressioni vengono utilizzate assume rilievo nella valutazione della loro offensività.

La percezione sociale, il momento storico e le caratteristiche della piattaforma digitale utilizzata, comprese le modalità comunicative normalmente adottate dagli utenti di forum e social network, possono incidere sulla valutazione della concreta portata offensiva delle espressioni impiegate, senza tuttavia escludere la responsabilità dell’autore qualora esse risultino lesive della dignità della persona.

  • La provocazione quale causa di non punibilità

Merita infine un cenno la causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p., relativa alla provocazione.

Ai fini della sua applicazione assume rilievo anche l’art. 59 c.p., il quale dispone che le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche quando siano state da lui erroneamente supposte.

Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, diversamente dall’attenuante della provocazione prevista dall’art. 62 c.p., la causa di non punibilità disciplinata dall’art. 599 c.p., prevista per i reati di ingiuria e diffamazione, può essere riconosciuta anche in via putativa ai sensi dell’art. 59, quarto comma, c.p. (Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2017, n. 37950; conforme Cass. pen., Sez. V, 16 ottobre 1986, n. 13942).

  • Considerazioni finali

La diffusione di contenuti attraverso strumenti informatici non modifica gli elementi costitutivi del reato di diffamazione, ma amplia notevolmente le modalità attraverso cui la lesione della reputazione può realizzarsi.

Per tale ragione, la configurabilità del reato deve essere valutata con particolare attenzione caso per caso, tenendo conto non solo del suo contenuto, ma anche del contesto nel quale viene diffuso e della concreta idoneità a ledere la reputazione della persona cui si riferisce.