CORTE APPELLO CATANZARO SEZ. I, 3/06/2026, N. 805
La diffusione delle telecamere domestiche ha reso sempre più frequenti le controversie condominiali legate alla videosorveglianza privata. Il problema, nella maggior parte dei casi, non riguarda tanto la possibilità di installare una telecamera, quanto il modo in cui essa viene utilizzata e, soprattutto, l’ampiezza del campo di ripresa.
Quando l’impianto è collocato all’interno di un edificio condominiale, infatti, la tutela della propria abitazione deve essere esercitata nel rispetto delle parti comuni e della riservatezza degli altri condomini. È proprio su questo equilibrio che si concentra gran parte del contenzioso.
Un recente caso che ha interessato un cliente dello Studio legale, offre lo spunto per comprendere quali siano i limiti entro i quali una telecamera privata può essere installata in condominio.
- Il caso: una telecamera sul pianerottolo
La vicenda prende avvio da un acceso conflitto tra alcuni condomini, nato da ripetute contestazioni sull’utilizzo arbitrario di parti comuni dello stabile.
Nel corso della controversia, una condomina aveva installato una telecamera in prossimità della porta di ingresso del proprio appartamento. Secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, però, l’impianto non si limitava a riprendere l’accesso all’abitazione, ma inquadrava l’intero pianerottolo condominiale.
Proprio l’estensione dell’angolo di ripresa aveva suscitato le lamentele di altri residenti e dell’addetto alle pulizie, che ritenevano compromessa la propria riservatezza.
- Quando è possibile installare una telecamera privata in condominio
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la necessità di ottenere il consenso degli altri condomini o dell’assemblea prima di installare una telecamera privata.
In linea generale, il singolo proprietario può installare un impianto di videosorveglianza destinato a proteggere la propria abitazione senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione assembleare, purché la telecamera sia effettivamente orientata alla tutela della proprietà esclusiva.
Il limite fondamentale è rappresentato dall’angolo di ripresa che deve essere limitato alla proprietà privata (Corte Appello Catanzaro sez. I, 3/06/2026, n. 805).
La telecamera dovrebbe essere orientata in modo da limitare le riprese allo spazio strettamente necessario per proteggere l’accesso alla propria abitazione, evitando, per quanto possibile, di estendere l’inquadratura alle parti comuni o alle proprietà altrui.
Quando ciò non avviene, possono sorgere criticità sotto il profilo della tutela della privacy e del corretto utilizzo delle parti comuni.
- Perché il pianerottolo rappresenta un punto particolarmente delicato
Nel caso esaminato, il nodo centrale della vicenda non era rappresentato dall’installazione della telecamera in sé, bensì dalla sua concreta configurazione.
Secondo quanto accertato, il dispositivo riprendeva l’intero pianerottolo condominiale, coinvolgendo inevitabilmente tutti coloro che transitavano nell’area comune.
Una simile inquadratura può consentire di registrare gli spostamenti quotidiani dei condomini, gli orari di entrata e di uscita o la presenza di visitatori, incidendo giocoforza sulla sfera privata di soggetti del tutto estranei all’esigenza di tutela dell’abitazione.
È proprio per questo motivo che, in materia di videosorveglianza privata, assume particolare importanza il principio di proporzionalità: l’impianto dovrebbe essere configurato in modo da limitare le riprese a quanto strettamente necessario per perseguire la finalità di sicurezza.
- Il ruolo dell’amministratore di condominio
La vicenda offre anche l’occasione per soffermarsi sul ruolo dell’amministratore condominiale.
Ai sensi dell’articolo 1130 c.c., l’amministratore è tenuto a curare l’osservanza del regolamento condominiale e a vigilare sul corretto utilizzo delle parti comuni.
Ciò non significa, tuttavia, che debba intervenire in ogni contrasto personale tra condomini.
Una sua eventuale responsabilità può configurarsi soltanto quando, a fronte di segnalazioni formali riguardanti violazioni delle norme condominiali, ometta di adottare le iniziative che rientrano nelle proprie competenze.
Le ordinarie tensioni di vicinato, invece, rimangono estranee alla sua responsabilità e non possono trasformarlo nel garante dei rapporti personali tra i residenti.
Ricordiamo brevemente che l’amministratore può indire un’assemblea ad hoc per consentire l’istallazione di telecamere condominiali nelle aree comuni, rispettando sempre le maggioranze assembleari previste da legge.
- Sicurezza e privacy: un equilibrio da rispettare
L’installazione di una telecamera privata rappresenta uno strumento legittimo di tutela della propria abitazione, ma richiede particolare attenzione nella scelta del punto di installazione e del campo di ripresa.
In linea generale, un impianto orientato esclusivamente o comunque prevalentemente verso il proprio accesso, presenta minori criticità rispetto a un sistema che riprenda stabilmente pianerottoli, scale o altre parti comuni.
Prima di installare un impianto di videosorveglianza è quindi opportuno verificare attentamente il campo di ripresa e accertarsi che esso sia limitato, per quanto possibile, allo spazio strettamente necessario per la protezione della propria abitazione, evitando riprese eccedenti delle parti comuni, proprietà altrui o luoghi pubblici.