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Studio Legale Campiotti Mastrorosa

Categorie
Diritto Civile Diritto Penale

È consentito registrare le assemblee condominiali?

Si è rivolto allo Studio Legale un cliente, il quale, esasperato dal fatto che, a suo dire, alcuni condomini “riportano falsamente” quanto detto nel corso delle assemblee, ci ha chiesto se sia lecito per un partecipante registrare la riunione condominiale.

La questione si pone con una certa frequenza nella pratica e richiede di verificare il rapporto tra il diritto del condomino a documentare quanto accade durante l’assemblea e la tutela della riservatezza degli altri partecipanti.

  • L’assenza di una disciplina specifica

Occorre innanzitutto osservare che l’ordinamento non contiene una disposizione che disciplini espressamente la registrazione delle assemblee condominiali. La soluzione deve pertanto essere ricavata dall’interpretazione delle norme civili, penali e della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché dagli orientamenti della giurisprudenza.

Sotto il profilo penalistico, il principale riferimento è costituito dall’art. 615-bis c.p., che punisce chi, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p.

  • La registrazione da parte del partecipante

La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che tale fattispecie non ricorre quando la registrazione sia effettuata da un soggetto che partecipa alla conversazione. In tal caso, infatti, non si realizza un’indebita intrusione nella sfera privata degli altri partecipanti. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Unite, 28 maggio 2003, n. 36747), affermando che la registrazione di un colloquio tra presenti non determina alcuna lesione della privacy o della riservatezza della conversazione, poiché il file resta nella disponibilità di chi ha preso parte alla discussione ed è già a conoscenza del relativo contenuto.

Applicando tali principi all’ambito condominiale, deve ritenersi che il condomino presente all’assemblea possa registrare l’incontro senza necessità di ottenere il consenso degli altri partecipanti. La registrazione, infatti, non costituisce un’intercettazione clandestina, ma si limita a documentare un evento al quale il soggetto partecipa legittimamente.

  • Il valore probatorio della registrazione

Tale conclusione trova conferma anche nella disciplina civilistica in materia di prove documentali.

L’art. 2712 c.c. dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Ne consegue che la registrazione audio dell’assemblea può essere utilizzata come mezzo di prova, ad esempio nell’ambito di un giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c., qualora sia necessario dimostrare il concreto svolgimento dei fatti o il contenuto degli interventi dei partecipanti.

  • La tutela della privacy

La questione deve essere esaminata anche alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione della voce di una persona costituisce infatti un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Lo stesso Regolamento prevede, tuttavia, un’importante eccezione quando il trattamento sia effettuato da una persona fisica per finalità esclusivamente personali o domestiche.

La registrazione dell’assemblea da parte del condomino per finalità di documentazione o di tutela di un proprio diritto è generalmente ritenuta lecita, purché il materiale non venga diffuso a soggetti estranei e sia utilizzato entro le finalità per le quali è stato effettuato. Diversamente, la divulgazione della registrazione potrebbe integrare un trattamento illecito di dati personali.

  • La differenza tra registrazione audio e videoregistrazione

Occorre inoltre distinguere la registrazione audio dalla videoregistrazione dell’assemblea.

Mentre la registrazione della sola conversazione da parte di un partecipante è generalmente ritenuta lecita nei limiti sopra richiamati, la videoregistrazione presenta profili maggiormente delicati sotto il profilo della tutela della privacy, poiché comporta anche la raccolta e la conservazione delle immagini dei partecipanti, che costituiscono dati personali particolarmente identificativi.

Per tale ragione, la dottrina e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali tendono a ritenere necessario il consenso degli interessati o, comunque, una preventiva informazione adeguata, trattandosi di una forma di ripresa certamente più invasiva rispetto alla mera registrazione della voce.

  • I limiti alla diffusione della registrazione

Un ulteriore limite riguarda la diffusione del materiale registrato.

Anche quando la registrazione sia stata legittimamente effettuata da uno dei partecipanti all’assemblea, la sua comunicazione a terzi o la pubblicazione su piattaforme digitali senza il consenso degli interessati può costituire una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in taluni casi, integrare anche un’ipotesi di responsabilità civile per lesione della reputazione o della riservatezza. La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che la liceità della registrazione non comporta automaticamente la liceità della sua successiva diffusione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può concludersi che la registrazione audio dell’assemblea condominiale da parte di un soggetto che vi partecipa è, in linea generale, lecita, poiché non integra un’intercettazione illecita e costituisce una modalità di conservazione di quanto il partecipante ha direttamente percepito. La registrazione può inoltre essere utilizzata come mezzo di prova ai sensi dell’art. 2712 c.c.

Resta fermo, tuttavia, che il materiale registrato non può essere liberamente diffuso a terzi e che la videoregistrazione dell’assemblea presenta profili ulteriori sotto il profilo della tutela della privacy, richiedendo un livello di protezione più elevato rispetto alla semplice registrazione audio.