CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI VARESE, SENT. DEL 25 FEBBRAIO 2025
Un contribuente si è visto recapitare, nel dicembre 2022, una cartella esattoriale da oltre 110.000,00 euro per IRPEF, sanzioni e interessi risalenti addirittura all’anno 1987.
La pretesa nasceva da un vecchio accertamento, che negli anni aveva dato origine a un contenzioso giunto fino in Cassazione. Dopo la sentenza della Suprema Corte del 2011, il procedimento non era stato riassunto e l’accertamento era diventato definitivo il 17 aprile 2012.
Da quel momento, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto dieci anni di tempo per riscuotere le somme. La cartella veniva però notificata al contribuente soltanto nel dicembre 2022, quindi oltre il termine decennale.
Assistito dagli avvocati dello Studio Legale Campiotti, il contribuente ha presentato ricorso eccependo la prescrizione:
- il termine decennale era scaduto il 17 aprile 2022;
- la notifica della cartella è avvenuta ben dopo, quindi la pretesa non era più esigibile;
- le sospensioni e proroghe introdotte durante il periodo COVID non potevano allungare i termini in questo caso, perché il carico era stato affidato all’Agente della riscossione nel 2022, e quindi ben oltre il periodo emergenziale.
In via subordinata, era stata sollevata anche la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi.
Asserendo di poter applicare al caso di specie la proroga biennale per eventi eccezionali (art. 12 d.lgs. 159/2015), l’Agenzia delle Entrate insisteva per il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Varese, con sentenza del 25 febbraio 2025, ha dato ragione al contribuente.
Il giudice ha stabilito che:
- la prescrizione decennale era effettivamente maturata;
- le sospensioni COVID e la proroga per eventi eccezionali non erano applicabili al caso concreto;
- anche con l’estensione di 85 giorni, previsto dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020, il termine sarebbe comunque scaduto prima della notifica.
Per questi motivi, la cartella è stata annullata.