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Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 14/08/2020, N. 24204

Viviamo un’epoca in cui il precariato e la disoccupazione giovanile sono ampiamente diffusi. Sono problemi avvertiti non solamente dalle fasce di popolazione più giovane, ma anche dai genitori che, da un lato, assistono quotidianamente le difficoltà dei propri figli a trovare una stabilità lavorativa ed economica, e, dall’altro, sono tenuti a garantire ad essi un adeguato sostentamento.

Ma fino a che punto si può pretendere che un genitore mantenga un figlio maggiorenne abile al lavoro?

Partiamo dal dato normativo: l’art. 337 septies del codice civile prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.

Innanzitutto si osserva che se sussista o meno il diritto al mantenimento, dipende da una scelta discrezionale del giudice che deve decidere, in base a tutte le condizioni che caratterizzano il caso specifico, le pronunce rinvenibili in giurisprudenza sono numerosissime e contengono molte variabili.

Tuttavia, con la recente sentenza n. 24204/2020, la Corte di Cassazione ha riassunto alcuni tra i criteri più significativi da utilizzare come riferimento.

Un primo indice è l’età. Si ritiene che le valutazioni del giudice debbano essere più rigorose tanto maggiore è l’età del beneficiario. Diversamente, il rischio è che si verifichino “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108).

È stato poi riconosciuto il diritto del figlio ad essere supportato economicamente “nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni” e “avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”, compatibilmente con le condizioni economiche dei genitori (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076).

Si è, invece, escluso l’obbligo al mantenimento in caso di matrimonio o, comunque, di formazione di un autonomo nucleo familiare del figlio maggiorenne.

Altro criterio fondamentale si fonda sul principio dell’autoresponsabilità. È stato infatti osservato che “è esigibile l’utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell’auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni” (Cass. 26 agosto 2020, n. 17793).

Bisogna porre, in ogni caso, l’accento sul fatto che non è sufficiente trovare un’occupazione lavorativa per escludere il mantenimento. Essa deve comunque garantire l’indipendenza economica, da intendersi come quella che soddisfa le primarie esigenze di vita ed è in grado di garantire un’esistenza dignitosa.

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Ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato

Il regolamento condominiale non può impedire al condomino il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato – Cassazione civile sez. II – 11/12/2019, n. 32441

Soprattutto nel periodo invernale, sono molto sentite le questioni attinenti alle spese e ai consumi che i condomini sono tenuti a corrispondere per il riscaldamento, soprattutto nel caso di edifici ormai datati o non muniti di presidi di isolamento termico (es. infissi di ultima generazione).

Per tale motivo, in molti hanno optato per il distacco delle proprie unità immobiliari dall’impianto di riscaldamento centralizzato, come consentito dall’art. 1118, co. 4, c.c..

Su questo specifico tema, la Corte di Legittimità ha confermato che “il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco”.

Diverso è invece il discorso attinente agli oneri gravanti sui condomini distaccati relativi alle spese di mantenimento e di consumo.

Innanzitutto, a seguito dell’emanazione del D.Lgs 102/2014 e successive modifiche, il quale a sua volta richiama la normativa UNI 10200, sono stati differenziati i consumi cd. “volontari”, che vengono posti a carico dei singoli condomini in proporzione al loro effettivo utilizzo del riscaldamento, e i consumi cd. “involontari”, che gravano su tutti i condomini (anche quelli distaccati) e che dipendono principalmente dalle dispersioni termiche dell’impianto centralizzato.

In secondo luogo, il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese necessarie per la manutenzione dell’impianto.

In ogni caso, ricorda la Cassazione, il regolamento condominiale può legittimamente stabilire una diversa distribuzione delle spese per l’uso dell’impianto centralizzato, anche nei confronti del condomino rinunziante, “poichè il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c., è derogabile”.

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Incidente tra veicolo, il terzo trasportato può agire direttamente contro l’assicurazione

Cassazione civile, sez. III, 08/10/2019, n. 25033

L’art. 141 del Codice delle assicurazioni prevede che il terzo trasportato, che abbia riportato dei danni a seguito di un sinistro stradale, abbia diritto ad agire in giudizio direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del veicolo sul quale era a bordo, salvo che l’incidente sia determinato da un caso fortuito.

Alla luce di tale previsione normativa A.B., che aveva patito delle lesioni a seguito della brusca caduta di un motoveicolo di cui era passeggero, citava in giudizio l’impresa assicuratrice del proprietario del motociclo, pretendendo il risarcimento dei danni subiti in tale occasione. La pretesa di A.B., rigettata in primo e secondo grado, era portata all’attenzione della Corte di Cassazione.

La Corte di Legittimità, dissipando alcune incertezze derivanti da precedenti pronunce, ha chiarito che “il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi (per vero, tutt’altro che infrequenti), in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora)”.

Veniva così confermata la decisione dei giudici dei precedenti gradi.

Tuttavia, ha ricordato la Suprema Corte che, se non sono coinvolti due veicoli (come nel caso di A.B.), il terzo trasportato ha comunque diritto a far valere le sue pretese risarcitorie nei confronti sia del conducente sia del proprietario del veicolo.

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Garanzia autoveicolo

AUTOVETTURA DIFETTOSA: RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO VENDITORE – CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, SENT. N.14775/2019

La Cassazione ha recentemente chiarito la portata dell’art. 130, co. 5, D. Lgs 205/2006 (Codice del Consumo), in tema di compravendita di autoveicoli.

Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Legittimità era quello di un proprietario (consumatore) di un’autovettura acquistata da una concessionaria (imprenditore) che pretendeva da quest’ultima la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno a fronte dei difetti riscontrati sulla propria automobile.

La sentenza in questione ha affermato che sussiste per il venditore il dovere di “riparazione” o “sostituzione” del veicolo entro un congruo termine, come previsto dall’art. 130, co. 5, citato, solo nel caso di “difetto originale di conformità” del bene venduto.

Val la pena di ricordare che, ai sensi dell’art. 132, co. 2, Codice del Consumo, “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.

In tutti gli altri casi, troveranno spazio le norme generali in tema di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

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Settant’anni di Avvocati

Il 28 giugno 2019, lo Studio Legale insieme a collaboratori e clienti, ha festeggiato settanta anni di attività.

In tale occasione è stato deciso di rinnovare il sito internet dello Studio, e di introdurre la funzionalità “News”, nella quale verranno pubblicati notizie e aggiornamenti in tema di diritto e giustizia a partire dal mese di ottobre.