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Diritto Civile

Vizi e difetti nell’appalto: termini per la tutela del committente

TRIBUNALE DI VARESE sentenza n. 533/2023

Con una recente pronuncia il Tribunale di Varese è tornato ad esprimersi in tema di appalto, sulle garanzie cui l’appaltatore è tenuto in favore del committente.

L’art. 1667 c.c. enuclea un rimedio di natura contrattuale esperibile nel caso in cui l’opera appaltata, una volta completata, presenti difformità e vizi ovvero sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole dell’arte.

Per ricorrere a tale rimedio il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le anomalie riscontrate entro sessanta giorni dalla scoperta, nonché – in ipotesi – agire in giudizio entro il termine di prescrizione biennale dalla consegna del bene.

Al fine dell’operatività – o meno – di detta garanzia, riveste fondamentale importanza la distinzione tra difformità, vizi c.d. apparenti (conosciuti o riconoscibili) e vizi c.d. occulti (non riconoscibili): la garanzia, infatti, è operativa nelle sole ipotesi di vizi occulti.

In tal senso, una recente pronuncia del Tribunale di Varese (Sentenza n. 533/2023), ripercorrendo incidentalmente i principi generali in tema di contratto d’appalto, ha affermato, rifacendosi alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, che l’onere di denuncia ex 1667 c.c. è riferibile “ai soli vizi occulti e non a quelli palesi, posto che in quest’ultimo caso il committente, non accettata l’opera, non è tenuto ad adempimenti ulteriori, in quanto l’appaltatore, a seguito della mancata accettazione, può controllare l’esistenza di vizi ed eventualmente provvedere anche alla loro eliminazione”.

Qualora i vizi fossero palesi, dunque, si rientrerebbe del diverso caso di applicabilità dell’art. 1665 c.c., con la conseguenza che il committente potrebbe perdere il diritto alla garanzia se accettasse senza riserve l’opera affetta da difformità o vizi – da lui conosciuti o riconoscibili -, fatti salvi i soli casi in cui le anomalie fossero state in malafede sottaciute dall’appaltatore.

La richiamata pronuncia di merito, infine, ha rimarcato come il termine decadenziale di sessanta giorni inizi a decorrere “dalla percezione del nesso causale tra il segno esteriore del vizio e l’opera” o, in altri termini, da quando il committente matura un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi e della loro derivazione causale dall’imperita esecuzione dei lavori compiuti dall’appaltatore.

Con riguardo alla tutela prevista e disciplinata dall’art. 1669 c.c., invece, la speciale garanzia per rovina e difetti di cose immobili integra un rimedio extracontrattuale, contemplato dal Legislatore per finalità d’interesse generale quali la stabilità, la solidità, l’efficienza, la durata dell’opera, la sicurezza e funzionalità degli edifici, nonché da ultimo, ma non per importanza, la tutela dell’incolumità dei cittadini.

I termini individuati dalla norma per far valere la responsabilità dell’appaltatore sono tre, tra loro interdipendenti (nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche solo uno di essi non sia rispettato): il primo, decennale, attiene al rapporto sostanziale tra committente ed appaltatore; il secondo, annuale, inerisce alla decadenza dalla garanzia, mentre il terzo integra un termine annuale di prescrizione dell’azione decorrente dal giorno in cui vengono denunciati i difetti.

Con riguardo al secondo, annuale, anche in questo caso esso decorre dal giorno in cui il committente raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

Il Tribunale di Varese afferma che tale grado di conoscenza può essere immediato se si tratta di difetti palesi (quali cadute, rovine estese, etc..), mentre consegue all’acquisizione d’indagini tecniche in caso di difetti non evidenti.

In entrambe le fattispecie normative richiamate l’onere di provare la tempestività della denuncia grava sul committente (e non già sul costruttore), atteso che essa integra elemento costitutivo del diritto di garanzia e, quindi, rappresenta una condizione necessaria dell’azione.