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Appalti e diritti reali Diritto Civile

I termini per far valere la garanzia per vizi e difetti nell’appalto

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 16/06/2022, N.19343

La garanzia per i vizi e difetti a cui è tenuto l’appaltatore è regolata da precisi limiti temporali.

La regola generale, dettata dall’art. 1667 c.c., individua due momenti.

Il primo: il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

Si può parlare di scoperta, momento da cui decorrono i sessanta giorni, quando “il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, n. 12030).

La Cassazione ha tuttavia chiarito che “per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia” (Cassazione civile sez. II, 16/06/2022, n. 19343)

Il secondo: il diritto del committente al risarcimento si prescrive se, a seguito della tempestiva denuncia, non agisce contro l’appaltatore entro due anni dal giorno della consegna dell’opera.

La prescrizione invece non opera in un caso particolare, ovvero quanto il committente è citato in giudizio da parte dell’appaltatore (il che spesso avviene per ottenere il pagamento del corrispettivo). Infatti in questo caso il committente può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Vi è poi una regola speciale, prevista dall’art. 1669 c.c., che riguarda solo gli immobili: se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

In questo caso, però, il committente deve agire entro un anno dalla denunzia, pena la prescrizione del diritto.