Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Civile

La banca risponde dei danni provocati dal promotore finanziario

CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENT. N. 2210/2025

Gli avvocati dello Studio hanno assistito una cliente che è stata costretta a convenire in giudizio il proprio referente bancario, nonché l’istituto presso cui lo stesso operava, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, a causa di alcune operazioni finanziarie effettuate tra il 2007 e il 2008, rivelatesi fittizie.

La vicenda

Nel 2007, al fine di acquistare obbligazioni emesse da un intermediario estero, la cliente sottoscriveva un modulo di richiesta di emissione assegno circolare. Così, fidandosi del proprio promotore, lasciava in bianco la parte relativa al beneficiario.

E così, all’insaputa della signora, l’assegno veniva invece intestato a una società estranea alle operazioni concordate e utilizzato per finalità del tutto diverse da quelle prospettate.

Nei mesi successivi, la cliente riceveva diverse rassicurazioni da parte del referente circa l’effettivo buon esito dell’investimento, il tutto avvalorato da documentazione, che poi risultava essere falsa.

Non solo! Nel 2008, lo stesso dipendente della banca la persuadeva a sottoscrivere una polizza vita, inducendola a emettere un secondo assegno a favore dell’istituto.

Anche in questo caso, il prodotto assicurativo non veniva mai formalmente attivato e così, l’importo, risultava trattenuto indebitamente per diversi anni, venendo restituito nel 2016 e solo a seguito di formali solleciti e dell’avvio di una procedura di mediazione.

La Signora decideva di agire in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno subito in relazione all’operazione del 2007, la rifusione delle spese legali stragiudiziali (sostenute per ottenere gli interessi sul rimborso tardivo della somma versata nel 2008), nonché la condanna alle spese processuali.

Nel primo grado di giudizio

Il Tribunale accertava la responsabilità piena del promotore e lo condannava all’integrale risarcimento. Quanto all’istituto, ne disponeva la condanna in solido per una somma decisamente ridotta, ritenendo configurabile un concorso di colpa prevalente della cliente. In questa sede, veniva rigettata la richiesta relativa alle spese stragiudiziali e compensate le spese tra le parti.

Nel secondo grado di giudizio

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del Sentenza n. 2210 del 18 luglio 2025, riformava integralmente la decisione impugnata.

La Corte escludeva infatti la sussistenza di un concorso di colpa, valorizzando la giovane età all’epoca dei fatti, l’inesperienza in materia finanziaria, la fiducia riposta nel referente e l’assenza di condotte collusive o consapevoli da parte della cliente, nonché il ruolo apicale rivestito dal promotore all’interno della struttura bancaria.

Evidenziava inoltre come la documentazione esibita e l’addebito immediato sul conto corrente rafforzassero la ragionevole convinzione dell’attrice circa la genuinità dell’operazione. L’istituto veniva ritenuto integralmente responsabile, ex art. 2049 c.c. e art. 31 TUF, anche per la carenza di vigilanza protrattasi nel tempo.

Così veniva accolta anche la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali, giudicate necessarie per ottenere la restituzione degli interessi maturati sull’importo versato nel 2008.

La Corte disponeva, infine, il superamento della compensazione delle spese, condannando l’istituto, in solido con il promotore, a pagare integralmente le somme pretese dalla cliente danneggiata, oltre alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.