ABF COLLEGIO DI TORINO, DECISIONE 14/10/2025 N. 9387
Gli avvocati dello Studio Legale Campiotti, in collaborazione con l’Avv. Marzetta, hanno assistito un uomo di 78 anni che è stato vittima di una truffa telefonica proveniente da un falso servizio di assistenza della banca, che lo ha indotto, nell’ottobre 2024, a disporre un bonifico istantaneo di 23.000 euro in favore di un soggetto terzo.
Dopo il rigetto del reclamo presentato dal cliente alla Banca, si è adito l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
- La dinamica della frode
Il ricorrente ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un numero fisso riconducibile al servizio clienti dell’intermediario. Convinto di parlare con un operatore della sua banca, ha seguito le istruzioni ricevute e, inconsapevolmente, gli concedeva il controllo da remoto del proprio pc con cui il sedicente operatore disponeva il bonifico.
Solo successivamente si è reso conto di essere stato vittima di un sofisticato schema c.d. social engineering.
Dopo il rigetto del reclamo presentato nel gennaio 2025, il cliente ha adito l’ABF chiedendo il rimborso della somma sottratta.
- Le posizioni delle parti
Il ricorrente ha sostenuto che la banca avesse mostrato falle nei propri sistemi di sicurezza, richiamando l’introduzione di limiti giornalieri ai bonifici SEPA e la diffusione di segnalazioni relative a truffe collegate al numero della stessa banca. Ha inoltre sottolineato che considerata la sua età e la scarsa dimestichezza con l’operatività online, sarebbe stato inverosimile per lui compiere tutte le operazioni contestate in pochi secondi.
La banca ha respinto ogni responsabilità, richiamando il D.Lgs. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 218/2017 (recepimento della direttiva PSD2). Secondo l’intermediario, l’operazione era stata autenticata correttamente tramite i presidi di Strong Customer Authentication (SCA) e il cliente aveva cooperato attivamente alla truffa, comunicando al frodatore il codice necessario all’autorizzazione. L’istituto ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
- La valutazione dell’ABF
Il Collegio ha ricordato che, in base alla normativa, l’intermediario deve dimostrare l’autenticazione e la corretta esecuzione dell’operazione, oltre all’assenza di malfunzionamenti.
Solo in presenza di dolo o colpa grave del cliente, quest’ultimo può sopportare le conseguenze della truffa.
Nel caso concreto, la banca ha fornito prova dell’autenticazione con sistema a due fattori.
Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto che la truffa era stata resa possibile da un sofisticato meccanismo di caller ID spoofing, che aveva indotto il cliente a fidarsi di un sedicente operatore e a concedere il controllo remoto del proprio pc.
Il ricorrente ha prodotto anche una dichiarazione scritta di una parente, confermando la ricezione di una telefonata da un numero apparentemente riconducibile alla banca.
L’ABF ha richiamato la propria giurisprudenza (decisione n. 17582/2017 del Collegio di Roma), secondo cui tali dichiarazioni possono essere considerate indizi documentali, pur non avendo valore di prova testimoniale.
Alla luce del quadro probatorio, il Collegio ha ritenuto equo ripartire la responsabilità tra le parti: un terzo a carico della banca e due terzi a carico del cliente, che aveva collaborato attivamente con i truffatori,
disponendo che l’intermediario corrisponda al cliente la somma di € 7.667,00, pari a un terzo dell’importo contestato.